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Sostegno per le famiglie stop ai pignoramenti sui conti correnti
15 maggio 2013

In un momento di crisi economica in cui le famiglie sono le prime a farne le spese con bilanci praticamente al rosso e sull’orlo di una crisi di nervi in quanto provati dal lungo periodo di congiuntura sfavorevole, barlumi di luce si intravedono all’orizzonte. La celebre frase “se non esci dal tunnel, arredalo”, rende bene l’idea dell’operazione che le istituzioni stanno compiendo: arredano il tunnel con mobili e suppellettili utili, nell’attesa di vedere quella luce che darà vigore e spinta definitiva all’economia del nostro paese. Due le importanti misure a sostegno delle famiglie entrate in vigore in quest’ultimo periodo. In primis l’operatività del Fondo solidarietà prima casa (rifinanziato dal famoso Decreto “Salva Italia”), che consente ai titolari di mutui, con un indicatore della situazione economica equivalente Isee non superiore a 30mila euro, con mutui che non superino la soglia dei 250mila euro (contratti per l’acquisto della prima casa), di beneficiare della sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento delle rate del mutuo, ove si verifichino situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. La sospensione, ad ogni modo, non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive e viene concessa anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione superiore a 18 mesi. Nello specifico, l’ammissione al beneficio è concessa ove successivamente alla stipula del contratto di mutuo ed entro i tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio si siano verificate le seguenti situazioni: cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia; morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%, anche di uno dei cointestatari. Le domande di accesso al beneficio sono disponibili sul sito del Mef (www.mef.gov.it) e della Consap (www.consap.it), e unitamente al documento di identità ed attestazione di indicatore di situazione economica equivalente ISEE, nonché documentazione comprovante le cause che hanno determinato le situazioni di difficoltà su indicate, vanno presentate direttamente presso la banca o intermediario finanziario che ha erogato il mutuo. La banca o l’intermediario finanziario, verificata la completezza e regolarità formale dell’istanza, entro i successivi 10 giorni lavorativi inoltra la documentazione al Consap che, verificati i presupposti entro 15 giorni lavorativi, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo. La banca o l’intermediario finanziario, acquisito il “nulla osta” di Consap, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo o, per contro, in caso di rigetto della domanda è tenuta a comunicare pedissequamente la motivazione che ne ha formato oggetto. Altra novità è rappresentata dal provvedimento, con decorrenza immediata, che in tutta autonomia, ha adottato Equitalia, il quale ha imposto lo stop ai pignoramenti sui conti correnti in banca o alle poste dove vengono versati i soldi di stipendi e pensioni, se questi sono al netto inferiori a 5mila euro. Questo provvedimento, emesso mediante circolare interna, va a colmare un vuoto normativo pericoloso che si è verificato all’indomani della limitazione all’uso del contanti per importi superiori ai mille euro e di conseguenza dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti pari o superiori a tale somma, a seguito del quale, di fatto, si sono obbligati i cittadini ad aprire, con banche o poste, rapporti di conto corrente o libretti di risparmio su cui far confluire redditi derivanti da lavoro dipendente o pensioni. Tale situazione ha fatto sì che i redditi si confondono con le disponibilità liquide presenti su depositi o conto correnti e ben possono essere oggetto da parte del creditore, al 100%, di pignoramento, sottraendo cosi l’intero stipendio o pensione e far rischiare al debitore di non avere i mezzi necessari per sopravvivere. Sebbene tale rischio non è scongiurato nei rapporti tra privati, essendo rimesso esclusivamente al buon senso, Equitalia dal canto suo ci ha messo una debita “pezza” a sostegno delle fasce più deboli della popolazione. Il suddetto provvedimento ha stabilito che le azioni di pignoramento diretto sul conto corrente o deposito, saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o l’ente pensionistico e solo se il reddito (derivante da stipendio e/o pensione) netto risulti pari o superiore a 5mila euro mensili. In ogni caso, v’è da precisare, che per le procedure di pignoramento presso il datore di lavoro o l’ente pensionistico troveranno applicazioni le regole tradizionali, ovvero pignorabilità di un decimo dello stipendio sotto i 2.500 euro mensili di reddito, un settimo tra 2.500 e 5mila euro e un quinto per gli importi eccedenti la predetta soglia.

Autore: Rebecca Amato
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