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Sono esenti dall'Ici gli immobili adibiti ad abitazione principale dai figli
13 giugno 2008

MOLFETTA - Sull'esenzione dell'Ici per la prima casa ci sono ancora molti dubbi. A chiarire alcuni di questi ci è pervenuta una nota del dott. Damiano Angeletti (foto), presidente dell'Associazione dottori commercialisti di Molfetta. «Ci sono giunte da più parti - scrive Angeletti - richieste di chiarimenti in merito alla applicabilità dell'esenzione ICI agli immobili adibiti ad abitazione principale dai parenti di primo grado. Ritengo sia utile fare alcune precisazioni in merito alla questione dell'esenzione ICI. Come noto il D.L. 27 maggio 2008, n. 93 ha previsto una applicazione generalizzata dell'esenzione ICI agli immobili di proprietà adibiti ad abitazione principale. Lo stesso decreto ha inoltre previsto l'estensione della predetta esenzione ad altri immobili assimilati per legge o in virtù di un regolamento comunale già in essere alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. La recente Risoluzione Ministeriale (Economia e Finanze) n. 12/DF del 05 giugno 2008, interpretativa del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, ha definitivamente fugato ogni dubbio in merito alla applicabilità dell'esenzione ICI nei casi di immobili adibiti ad abitazione principale dai parenti di primo grado. Essa espressamente dispone che l'esenzione va riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali. Nel concetto di "assimilazione" vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali. La disposizione opera indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell'aliquota agevolata, poiché la norma non effettua alcuna distinzione al riguardo, ma si sofferma esclusivamente sulla scelta adottata dal comune in ordine all'equiparazione delle unità immobiliari in questione alle abitazioni principali. A tale proposito faccio osservare che la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 01 febbraio 2008 del Comune di Molfetta non usa espressamente il termine assimilazione ma semplicemente indica a quali immobili si applica l'aliquota ridotta del 4,5 per mille, citando, tra gli altri al punto III. gli immobili destinati ad abitazione principale e loro pertinenze concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado risultante da contratto di comodato regolarmente registrato. Con ciò si appalesa in maniera indiscussa e indiscutibile l'intento del Comune di Molfetta di estendere i benefici previsti per le abitazioni principali agli immobili adibiti ad abitazione principale dai parenti di primo grado. Aggiungo che il D.L. 27 maggio 2008 n. 93 all'art. 1 comma 2 prevede che l'assimilazione deve essere contenuta nel regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge e cioè il 29 maggio 2008. Pertanto, aggiunge la R.M. 12/DF "i comuni con regolamenti successivi alla data del 29 maggio 2008 non possono restringere le fattispecie di assimilazione già riconosciute nei precedenti regolamenti poichè ciò contrasterebbe con la lettera della norma e comporterebbe un'illegittima limitazione di un diritto ormai acquisito dai soggetti passivi delle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale". Non ha alcun valore, ai fini di cui trattasi, pertanto, il Regolamento Dirigenziale del 04.06.2008 con cui l'Ufficio Tributi del Comune di Molfetta, in tutta fretta, ha indicato gli immobili esenti di cui al citato D.L. 27 maggio 2008 n. 93 avendo cura di non includervi gli immobili destinati ad abitazione principale e loro pertinenze concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado. Alla luce di tutto ciò l'esenzione per gli immobili in oggetto risulterebbe pacifica e quindi la relativa imposta non dovuta. Considerata l'imminente scadenza del pagamento dell'ICI (16 giugno) sarebbe, tuttavia, auspicabile un ripensamento ed un chiarimento ufficiale da parte dell'Ufficio Tributi del Comune di Molfetta con cui si informasse il cittadino/contribuente anche al fine di dirimere ab origine ogni possibile controversia che potesse sorgere in sede di contenzioso ed evitare inutili aggravi di costi».
Autore: Damiano Angeletti
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