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Molfetta, Tommaso Minervini: la delibera di adozione del piano dell'agro è nulla
13 luglio 2011

MOLFETTA - Tommaso Minervini (foto), già sindaco di Molfetta ed esponente del Sel ha inviato una nota con la quale dimostra che la delibera di adozione del piano dell’agro è nulla e il sindaco Azzollini non si è accorto di questo o è in malafede e vuole andare contra legem.

Ecco la dimostrazione di questa nullità:
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria N. 07 del 14.02.2011
Piano Particolareggiato dell’Agro – Piano di Settore delle aree rurali – Adozione.
Questa è una delibera nulla in se stessa!
L'ingegnere Gregorio Minervini, a cui va la nostra gratitudine, in occasione dell’ incontro con gli agricoltori del 1° luglio 2011 ha fatto rilevare che l’adozione del piano dell'Agro, delibera Consiglio Comunale di Molfetta n. 7 del 14 febbraio 2011 è stata assunta ai sensi dell ’art .16 della L.R. n.56/1980. Vale a dire in variante al Piano regolatore generale di Molfetta, come è scritto nella stessa delibera del Consiglio comunale.
Per comodità e facilità si riporta lo stralcio della stessa delibera del Consiglio
Comunale, pubblicata sul sito istituzionale del Comune:
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria N. 07 del 14.02.2011
Piano Particolareggiato dell’Agro – Piano di Settore delle aree rurali – Adozione.
“….Con voti favorevoli n. 18 ;
DELIBERA
1. Adottare lo Studio Particolareggiato dell'Agro ai sensi dell ’art .16 del la L.R. n.56/1980 secondo quanto previsto dal progetto….”
Orbene tale delibera è nulla in sé. Pertanto deve essere, per autotutela dell’Amministrazione Comunale, annullata!
Infatti l’adozione di una variante al Piano Regolatore Generale come deliberata ai sensi dell’art.. 16 della L.R. 56/80 deve seguire l’iter prescritto dalla stessa norma.
Che dice?
L.R. 31 maggio 1980 n. 56 (suppl. al B.U. della Regione Puglia 26/06/1980).
Tutela ed uso del territorio
“ Art. 16 - Piano regolatore generale comunale: formazione ed approvazione….
Il consiglio comunale delibera preliminarmente gli obiettivi ed i criteri di impostazione del P.R.G., nonche' i modi ed i tempi della sua formazione.
Il P.R.G. é adottato dal consiglio comunale, su proposta della giunta municipale.
Il P.R.G. adottato é depositato, entro quindici giorni, presso la segreteria del comune per trenta giorni proporre osservazioni a tutela del pubblico interesse e/o coerenti agli obiettivi ed ai criteri di impostazione del P.R.G. Dell'avvenuto deposito é data notizia mediante i quotidiani a maggior diffusione locale, e manifesti affissi nei luoghi pubblici ed all'albo pretorio del comune.
Il consiglio comunale, entro i successivi sessanta giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al quarto comma e controdeduce motivatamente a ciascune di esse.
Il sindaco, entro quindici giorni dalla scadenza del termine precedente, rimette all'assessorato regionale all'urbanistica tutti gli atti tecnici e amministrativi del P.R.G.
Omissis
Le varianti al P.R.G…. seguono il procedimento di adozione ed approvazione del P.R.G….”
Quindi, se il Consiglio Comunale voleva deliberare una variante al PRG avrebbe dovuto:
1) deliberare preliminarmente (il Consiglio Comunale) gli obiettivi e la motivazione (sempre necessaria negli atti amministrativi) del perché si procedeva ad una variante al PRG?
2) Una presa d’atto della Giunta comunale degli elaborati tecnici e la presentazione al
Consiglio per deliberare la variante.
Mantenendoci su un piano strettamente procedurale ed amministrativo tutto questo non è stato fatto e pertanto l’ adozione della variante è di per sé nulla! (Anche a voler trascurare, in questa nota, l’assenza di alcuna consultazione, come pretenderebbe la materia urbanistica in tema di formazione di Piano Regolatore o di Sua variante, anche ai sensi della vecchia legge urbanistica regionale n. 56/80 art. 16 e tutte le altre questioni.) .
NON SOLO!
Non solo non si è adempiuto agli atti preliminari e propedeutici ad una variante al PRG, come prescritti dall’art. 16 della L.R. 56/80 invocata nella stessa delibera del Consiglio Comunale di Molfetta per l’adozione del piano dell’agro, ma tutte le premesse sono in contraddizione con il deliberato della stessa Delibera n. 7/2011.
Si riportano per stralci alcune premesse della delibera del Consiglio Comunale:
"....Tutto ciò premesso :
? ritenuto che lo "Studio Particolareggiato dell'Agro di Molfetta" in esame risponde a quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. ;
? ritenuto che le indicazioni di cui al presente provvedimento non modificano in alcun modo le zonizzazioni previste dal P.R.G.C.;
? considerato, vista la materia applicativa e natura normativa dello Studio, il suo assetto privo di previsioni trasformative del territorio, privo, altresì, di effetto riduttivo delle componenti ambientali e paesaggistiche, che non ci si debba attendere impatti di alcun tipo sul l’assetto ambientale comunale e che, per tanto lo Studio non è assoggettabile a V.A.S. (Veri fica Ambientale Strategica) di cui al D.Lgs. n.152/2006 ….”
Delle due una è sbagliata!
a) O sono sbagliate le premesse per cui NON è Vero che il piano dell’agro è conforme al Piano Regolatore Generale e quindi è necessario annullare la delibera e riscriverla con premesse congrue con la volontà di deliberare l’adozione ai sensi dell’art. 16, cioè in variante al PRG, con le conseguenze procedurali già dette.
b) O è sbagliato il punto 1 della delibera: “ Adottare lo Studio Particolareggiato dell'Agro ai sensi dell ’art .16 del la L.R. n.56/1980 ..”, cioè una variante.
Veramente non si comprende, su un piano strettamente amministrativo, perché si insiste ad andare avanti in un procedimento il cui protrarsi nuoce a tutti, in modo particolare alla stessa Istituzione Comunale.
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