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L’opposizione di sinistra a Molfetta chiede un albo anagrafico per i migranti richiedenti asilo, per non sospendere i diritti di chi è straniero
Porta, Zaza e Natalicchio in consiglio comunale
05 marzo 2019

MOLFETTA – I consiglieri comunali dell’opposizione di sinistra: Gianni Porta, Antonello Zaza e Paola Natalicchio hanno protocollato qualche giorno fa una mozione in Consiglio comunale per chiedere che venga istituito a Molfetta un albo per l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo.
A che serve?
Serve a non sospendere i diritti sociali e civili, ad esempio quello di residenza, per chi è straniero e ha fatto domanda di asilo politico e umanitario nel nostro Paese.
I consiglieri di sinistra si augurano che questa volta il Consiglio comunale ne discuta, accogliendo questa misura minima di civiltà.

Ecco il testo della mozione:

«Ordine del giorno per la

ISTITUZIONE DELL’ALBO PER L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO

 IL CONSIGLIO COMUNALE DI MOLFETTA

 PREMESSO CHE

      ?   la legittimità dell’istituzione, da parte dei Comuni, di un albo anagrafico - da intendersi ai sensi degli artt. 1 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223[1] - è confermata dall’art. 14 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), che statuisce: “Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica”; 

  • già in precedenti occasioni alcuni Comuni hanno esercitato tale potere istitutivo, anche con riguardo a questioni innovative rispetto alla legge nazionale, agendo per il riconoscimento e la tutela di situazioni giuridiche quali, a titolo esemplificativo, le unioni civili tra persone dello stesso sesso, attraverso la creazione di appositi registri (Roma Capitale, deliberazione n. 1 del 28 gennaio 2015); 
  • a livello costituzionale, il diritto di iscrizione anagrafica viene garantito e tutelato da diversi articoli (artt. 2; 4; 14; 16; 24; 32; 38 della Costituzione) in quanto il suo godimento costituisce presupposto indefettibile per l’accesso ad una serie di diritti sociali e civili, come le prestazioni di assistenza sociale, alcune prestazioni sanitarie, l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i diritti politici; 
  • l’articolo 2 della L.1228/1954 (c.d. Legge Anagrafica) prevede che l’iscrizione anagrafica, oltre che diritto, costituisca anche un dovere a cui sia il cittadino che lo straniero sono chiamati ad ottemperare; 
  • che l’articolo 26 della Convenzione di Ginevra del 1951 - ratificata dall’Italia con l. n. 722 del 24 luglio 1954, entrata in vigore il 13 febbraio 1955 - prevede che “ciascuno Stato Contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza e di circolarvi liberamente, con le riserve previste dall’ordinamento applicabile agli stranieri nelle stesse circostanze, in generale”; 
  • la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto l’esistenza di un diritto alla residenza qualificato come diritto soggettivo. La Cassazione ha, infatti, evidenziato come “la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali” (Cass. civ. Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738) e che “l’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente [...] configura uno strumento giuridico - amministrativo di documentazione e di conoscenza, che è predisposto nell’interesse sia della pubblica amministrazione, sia dei singoli individui. Sussiste, invero, non soltanto l’interesse dell’amministrazione ad avere una relativa certezza circa la composizione ed i movimenti della popolazione [...], ma anche l’interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l’esercizio dei diritti civili e politici e, in generale, per provare la residenza e lo stato di famiglia [...]. Inoltre, tutta l’attività dell’Ufficiale d’anagrafe è disciplinata [...] in modo vincolato, senza che trovi spazio alcun momento di discrezionalità. Merita, perciò, di essere condiviso l’orientamento [...] secondo cui le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo”. (cfr. Cass. S.U. n. 449/2000); 
  • la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha evidenziato come “lo straniero è anche titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona [...] ciò comporta il rispetto, da parte del legislatore, del canone della ragionevolezza, espressione del principio di eguaglianza, che, in linea generale, informa il godimento di tutte le posizioni soggettive” (Corte Cost. sent. 148/2008); 
DELIBERA

 di istituire, per le ragioni sopra esposte, l’albo per l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, comprendenti sia coloro che sono in attesa della pronuncia della Commissione Territoriale sia coloro che non hanno ancora ottenuto un provvedimento definitivo nell’eventuale ricorso giurisdizionale proposto.

 [1]Art. 1. Anagrafe della popolazione residente. 1. L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio. 2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. 3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile».

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