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Il trust, come tutelare il patrimonio col passaggio generazionale
15 febbraio 2016

Tutela del patrimonio e passaggio generazionale attraverso gli istituti del fondo patrimoniale e del trust è stato il tema su cui si è dibattuto nell’ultimo incontro organizzato dal Rotary Club di Molfetta e dall’associazione Interprofessionale Alpha con la collaborazione dell’università telematica Pegaso. L’incontro svoltosi a Molfetta presso l’Hotel Garden ha riscosso parecchio successo tra gli esperti in materia. Presenti molti professionisti del settore tra cui avvocati, esperti contabili e commercialisti, oltre alla presenza di imprenditori e singoli cittadini. Ad introdurre i lavori del convegno Enzo Galantino, Presidente del Rotary Molfetta, Antonello Soldani, Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani e Maurantonio Di Gioia, Consigliere Ordine Avvocati di Trani, in rappresentanza del Presidente dell’Ordine, che hanno presentato gli illustri relatori della serata: il biscegliese Egidio Pignatelli, avvocato del Foro di Trani e componente insieme a Leo Mastrototaro e a Francesco Misino dell’associazione Interprofessionale Alpha e il dottore commercialista Ennio Vial, docente della Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze, con studio in Castelfranco Veneto. L’avvocato Pignatelli ha illustrato l’opportunità di tutela del patrimonio attraverso l’istituto del fondo patrimoniale, istituto istituito già nel 1975, ma ancora poco utilizzato dagli esperti in materia per tutelare il patrimonio di chi sceglie di proteggere i suoi beni per un sereno passaggio generazionale. Molti però sono stati i passi in avanti fatti negli ultimi anni con diverse sentenze a favore e con un intenso lavoro tra professionisti appassionati della materia per giungere agli ottimi risultati odierni in termini di tutela patrimoniale. Il fondo patrimoniale infatti rappresenta una parte separata del patrimonio dei coniugi, vincolata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. E’ un vincolo posto nell’interesse della famiglia su un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) e costituisce un patrimonio separato la cui funzione è quella di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione esistenti nell’ambito della famiglia. I coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso. Non è dunque aggredibile dai creditori. Secondo una recente sentenza, oltre ai beni immobili, i beni mobili registrati e i titoli di credito, possono essere conferiti nel fondo anche le azioni di una Spa o le quote di una Srl. A chi teme la perdita della proprietà del bene all’atto del conferimento dello stesso nel fondo patrimoniale l’esperto risponde che “non si perde necessariamente la proprietà del bene, la proprietà si perde solo se lo si vuole al momento della costituzione del fondo stesso”. È il Dr. Ennio Vial, però, a sottolineare i limiti del fondo patrimoniale durante il suo lungo intervento tutto a favore del Trust e delle sue figure. Primo limite tra tutti è il vincolo del matrimonio tra i costituenti del fondo. Infatti il fondo può essere costituito solo da persone sposate tra loro (tranne in alcuni casi) mentre può esservi trust in ogni situazione familiare a protezione di interessi meritevoli di tutela. Altro limite importante sono i beni conferibili nel fondo, infatti possono essere destinati soli beni per i quali è possibile dare pubblicità nei pubblici registri al vincolo di destinazione cui sono sottoposti (immobili, mobili registrati, titoli di credito nominativi) oltre al limite della durata del fondo. Il fondo patrimoniale infatti dura quanto il matrimonio (fatta salva la presenza di figli minori) mentre nel trust il termine finale di durata è fissato dai disponenti in assoluta autonomia e vede come unico limite quello previsto dalla legge richiamata nell’atto istitutivo. “Il trust – chiarisce il dr. Vial – è un vincolo che si crea su un determinato patrimonio che può essere di qualsiasi natura. Qui il disponente non è più proprietario – spiega il commercialista veneto – e il patrimonio viene gestito dal truste”. Possiamo parlare dunque di trust quando un soggetto (disponente) dà in affido a un altro di sua estrema fiducia (trustee) uno o più beni di sua proprietà affinché questi li gestisca e li controlli, rispettando le disposizioni contenute nell’atto di stipulazione del trust, nell’interesse dei beneficiari indicati (figli, nipoti o altri), in un’azione volta alla protezione del patrimonio. Affinché il contratto di trust sia valido, è necessario che il fine sia lecito e meritevole di tutela. Estremo interesse hanno suscitato durante il convegno gli esempi pratici proposti dai relatori e le varie situazioni in cui consigliare la protezione patrimoniale attraverso l’uno o l’altro istituto a seconda della situazione famigliare e dell’avvicendamento generazionale. Un incontro che ha anche sottolineato l’importanza del lavoro interprofessionale tra avvocati ed esperti contabili sul tema così delicato di un passaggio generazionale sereno a tutela del patrimonio famigliare.

Autore: Giovanni Angione
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