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Il caso del Consorzio Meral
15 luglio 2011

L’impresa ALBA Vito già inquisita nel capo M e favorita nella lottizzazione ivi indicata diviene affidataria dei lavori effettuati in un comparto ad attività economica e popolare e anche residenziale dal Consorzio MERAL che doveva realizzare un piano residenziale costituito da svariate palazzine. Le pratiche inizialmente sia a livello progettuale che amministrativo sono curate da altri studi professionali. Successivamente le stesse sono affidate allo studio A&D che riuscirà ad ottenere un PDC in variante per ogni palazzina che consente di destinare i vani tecnici dell’ultimo piano (sottotetti ) ad unità abitative trasformandoli in volumetrie ad uso residenziale. Ciò costituisce violazione sia delle norme del compatto che del PRG del Comune di Molfetta. Con l’artifizio di giustificare maggiori altezze attraverso la legge sul risparmio energetico si trasforma un sottotetto in appartamento (vedi C.T.U.). I PDC non potevano essere concessi perché si determina un aumento volumetrico del singolo plesso non autorizzato. Nel corso delle indagini con riferimento ad una palazzina si ottenevano tre PDC in variante nr.1614 — 1615 — 1616 /2010 che prevedevano il trasferimento di un appartamento come onorario per l’ottenimento dell’agibilità e dell’abitabilità dei sottotetti in favore di Corrado ALTOMARE che a sua volta poi presenterà DIA per opere interne. Nel corso delle indagini è risultato il trasferimento di un appartamento in favore dell’Ing. Di Mola. Appare opportuno evidenziare che l’intera progettazione era già stata effettuata, istruita, completata da altri studi tecnici e che l’incarico all’A&D appare inopportuno superfluo e ultroneo atteso che in realtà era finalizzato ad ottenere illegittimamente volumetrie non consentite. Non si riesce a giustificare il perché l’impresa inopinatamente abbandoni i professionisti a cui si era rivolto e da cui aveva ottenuto gli originari PDC per poi, sulla scorta delle cose già fatte conferire un oneroso incarico allo studio A&D per ottenere alla fine ciò che per legge non potrebbe ottenersi. (…) in ragione si del suo ufficio ma finalizzati a favorire il sistema e la società A&D, sua società di progettazione di appartenenza, con danno grave al Comune e quindi la sua condotta di intraneus nel sodalizio si è concretata in condotte strumenta- LE MANI SULLA CITTA’ LA SCHEDA Le lame oltraggiate 15 luglio-agosto 2011 li alle finalità del sodalizio. Nella commissione dei reati a carattere doloso tutti i compartecipi del sodalizio assumono un ruolo essenziale e fondamentale atteso che le pratiche sono strumentali all’ottenimento di situazioni di vantaggio che si traducono in un introito economico in favore della società A&D. Emblematico è il caso dell’Hotel Tritone ove il pactum sceleris si traduce nella distribuzione degli utili in favore dei soci pro-quota e che poi si sostanzierà nell’acquisizione in favore della società dei professionisti di un intero piano ad uso studio destinato a divenire nuova sede dell’ “Azienda A&D”. Tra l’atto amministrativo illegittimo e l’istanza del progettista si susseguono atti artificiosi, dichiarazioni false e artifizi procedurali che occultano il reale obiettivo edilizio e che hanno la finalità di realizzare ingenti interventi edilizi in zone dove sono vietati. La falsità degli atti prodomici contenuti nelle relazioni dei tecnici involgono anche l’atto amministrativo finale basato sugli stessi determinando la falsità dell’atto concessorio. Strumentali al raggiungimento dell’esito positivo delle pratiche amministrative perorate dallo studio A&D, costituenti raggiri e artifizi, sono come si è detto gli atti ideologicamente falsi utilizzati per dissimulare l’entità e la portata effettiva degli interventi vietati dagli strumenti urbanistici. La falsità delle dichiarazioni poste alla base delle istanze edilizie si traduce una volta recepite negli atti autorizzatori nella falsità della stessa concessione edilizia essendo la stessa il risultato di una condotta intenzionalmente orientata in violazione di legge chiaramente per avvantaggiare le pratiche del detto studio professionale (su questo argomento vedi capitolo A4). Inoltre nei capi L), M), N), O), P), è contestato l’articolo 181 comma 1 bis del decreto legislativo n. 42 del 2004 che costituisce l’unico delitto in campo ambientale trattandosi di violazione ritenuta dal legislatore di grave portata e sanzionata con la reclusione. In particolare gli interventi edilizi che costituiscono opere di grande trasformazione del territorio con volumetrie di ampia portata sono considerate come di maggior disvalore giuridico e quindi, se ciò comporta l’esecuzione di interventi in ambito di zona vincolate tra i beni ambientali, l’operato sanzionatorio supera lo schema contravvenzionale (…)

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