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Come si identifica una nave della navigazione marittima? NAVIGANDO – Al servizio dei marittimi
15 marzo 2004

Continua la nuova rubrica “Navigando” (in collaborazione con il Cedim), che si propone di venire incontro alla esigenza di informazione di una categoria, quella dei marittimi, che spesso non è a conoscenza nemmeno dei termini che la riguardano direttamente e soprattutto delle norme che regolano il rapporto di lavoro con l'armatore. Nasce da qui la difficoltà della gente di mare a comprendere come tutelare meglio i propri diritti, evitando speculazioni o raggiri come è avvenuto nel recente passato quando un professionista ha approfittato della buona fede e della scarsa conoscenza della materia da parte degli interessati per appropriarsi di ingenti somme di denaro. Crediamo, con questa rubrica di svolgere un servizio utile ai numerosissimi cittadini molfettesi che navigano e che ci seguono (e di questo li ringraziamo), oltre che sul nostro mensile, anche sul nostro quotidiano in Internet, “Quindici on line”, che li accompagna con le notizie di Molfetta anche nelle località più lontane del mondo. Per rendere più semplice il discorso, abbiamo pensato di sviluppare l'argomento in forma discorsiva, sotto forma di intervista al presidente del Cedim, Mauro Brattoli. Sig. Brattoli cosa è la nave della navigazione marittima? “Quando vediamo una costruzione nautica galleggiare o a secco, in cantiere o in bacino di carenaggio, i nostri sensi la percepiscono come nave. Se vediamo altri tipi di costruzione nautica o di corpi sommersi, li identifichiamo con sostantivi diversi”. Vuol dire che le costruzioni nautiche non vanno tutte individuate come navi? “Infatti, non tutte sono navi; e, poiché a noi interessa la costruzione che abbia un collegamento con il contratto di arruolamento, dobbiamo individuare quale nave è quella che deve navigare per le vie di acque marittime che perciò rientrano nella navigazione marittima”. Ci sarebbero forse altri tipi di nave? “Ci sono le navi militari. Quelle della navigazione interna. E ci sono poi anche quelle iscritte nel Registro Marittimo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova. Infine ci sono una serie di corpi galleggianti come le boe, gavitelli, battelli, bacini galleggianti, ecc.. Tutte queste costruzioni non ci vedono interessati”. Qual è allora la nave che ci interessa? “Sintetizzando si può dire che ci interessa la nave che sia atta, idonea e capace ad imprendere la navigazione marittima. Intendendo che se alla costruzione mancasse uno di tali caratteri, non potremmo ritenerla come nave della navigazione marittima”. Ci può indicare questi caratteri? “Individuato il concetto di nave marittima, è risaputo che essa è tale ancor prima che ne inizi la costruzione. Sarà un maestro d'ascia se la costruzione è in legno o un ingegnere navale per gli altri tipi di materiale, a sottoscrivere il progetto che il costruttore professionista presenterà alla locale autorità marittima. La nave risulterà iscritta nel Registro delle costruzioni e in tutte le fasi di avanzamento dei lavori, sarà seguita e controllata dagli organismi preposti che ne attesteranno l'attitudine per la galleggiabilità e stabilità della stessa nell'acqua. Effettuate poi le prove di velocità e stabilità, e verificata l'esistenza, la consistenza e regolarità delle attrezzature, delle dotazioni prescritte e delle sistemazioni dell'equipaggio, l'autorità marittima procederà ad individuarla iscrivendola nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti – RNMG. Per il seguito di tale individuazione e del titolo della proprietà, la stessa autorità marittima rilascia l'atto di nazionalità che abilita la stessa nave, e dunque la rende idonea alla navigazione marittima”. E, non sono sufficienti questi due caratteri per vedere la nave navigare? “No. Finché parliamo della proprietà e dell'idoneità (come abbiamo visto quest'ultima ha assorbito l'attitudine), è come se stessimo parlando dell'automobile. Entrambi infatti sono beni mobili registrati, il cui titolo di proprietà, inteso come possesso o uso dello stesso, deve viaggiare unitamente al bene mobile. Ma mentre l'automobile può spostarsi usando i propri mezzi, la nave può essere spostata soltanto da forze esterne. Ai fini di tali spostamenti: per l'automobile è sufficiente un qualunque guidatore che possa mostrare il libretto di circolazione, mentre per la nave risulta sufficiente l'esistenza dell'atto di nazionalità o della licenza, secondo che sia una nave maggiore o una nave minore, ma, non necessita di alcun guidatore”. E come farà la nave a navigare? “La nave potrà navigare (cioè, “imprendere” la navigazione) quando avrà acquisito la capacità. Cioè dopo che sarà stata armata con tutto o parte dell'equipaggio. Infatti, il proprietario di una nave che intendesse imprendere la navigazione con la stessa, deve prima indicare all'Autorità marittima competente i nomi dei marittimi da destinare a equipaggio della nave. Ricevuti e formati i relativi contratti di arruolamento, tale ufficio dell'Autorità marittima emetterà (rilascerà) il Ruolo di Equipaggio e su esso annoterà gli imbarchi delle predette convenzioni di arruolamento. In quel momento si verifica da parte della nave l'acquisto della capacità; e non solo essa può imprendere l'effettiva navigazione ma soprattutto ha l'obbligo pubblicistico di navigare”. Può dirci se anche una nave straniera deve essere atta, idonea e capace per poter essere indicata come nave marittima? “Pur non avendo precisa conoscenza del diritto della navigazione degli altri Stati, ritengo che essi non dovrebbero divergere molto dal nostro Codice della Navigazione e dagli istituti regolati dallo stesso. Posso però dire che anche la legislazione degli altri Stati riconosce per i crediti dell'equipaggio la garanzia del privilegio speciale sulla nave. E questo tipo di diritto va fatto discendere sia dalla capacità della nave che dal rapporto obbligazionario tra la nave ed il componente dell'equipaggio, senza mediazione di alcun altro”. Vorrebbe dire che anche i pontoni e le piattaforme della Saipem sono da considerarsi navi della navigazione marittima? “Sì. Ritengo non solo i pontoni e le piattaforme italiane armate dalla Saipem, ma anche quelle di bandiera straniera armate dalle controllate estere della Saipem. Sono navi della navigazione marittima anche la navi che armava la fallita Dragomar S.p.A. e oggi dalla Boskalis. Anche la navi iscritte nel Registro Marittimo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova sono da considerarsi navi della navigazione marittima quando navigano fuori dalle acque del porto di Genova. E sono navi della navigazione marittima anche tutte le navi minori. Le differenziazioni riguardano il trattamento contributivo previdenziale riservato agli equipaggi delle navi appena nominate. Ma questo è un problema di responsabilità delle Autorità Marittime e degli organismi dell'INPS che bisognerà affrontare in un altro ciclo”. Fabrizio Fusaro 3 - continua
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