Continua la nuova rubrica “Navigando” (in collaborazione con il Cedim), che si propone di venire incontro alla esigenza di informazione di una categoria, quella dei marittimi, che spesso non è a conoscenza nemmeno dei termini che la riguardano direttamente e soprattutto delle norme che regolano il rapporto di lavoro con l'armatore. Nasce da qui la difficoltà della gente di mare a comprendere come tutelare meglio i propri diritti, evitando speculazioni o raggiri come è avvenuto nel recente passato. Crediamo, con questa rubrica di svolgere un servizio utile ai numerosissimi cittadini molfettesi che navigano e che ci seguono (e di questo li ringraziamo), oltre che sul nostro mensile, anche sul nostro quotidiano in Internet, “Quindici on line”, che li accompagna con le notizie di Molfetta anche nelle località più lontane del mondo.
Per rendere più semplice il discorso, come al solito sviluppiamo l'argomento in forma discorsiva, sotto forma di intervista al presidente del Cedim, Mauro Brattoli.
Cosa è l'equipaggio della navigazione marittima?
“L'equipaggio è una organizzazione formata da persone regolarmente arruolate al servizio su nave determinata. E'organizzata a carattere gerarchico di tipo militare. In tale organizzazione devono essere inserite solo le persone iscritte nelle matricole della gente di mare”.
Come si ottiene l' iscrizione?
“Chiunque può chiedere di essere iscritto nelle matricole della Gente di Mare. L'iscrizione è atto dovuto dal competente ministero tramite le Capitanerie di Porto. Sono chiesti alcuni requisiti riguardanti l'età, la condizione fisica e quella morale. In base alla mansione richiesta, la Capitaneria procede all'iscrizione nella 1ª o nella 2ª categoria. L'eventuale respinta motivata, non pregiudica l'iscrizione nella 3ª categoria”.
E' possibile inquadrare i marittimi?
“I requisiti fisici e morali accertati all'iscrizione, devono essere mantenuti durante tutta l'attività, pena la cancellazione e gli armatori sono obbligati a prelevare tra i marittimi le persone che dovranno formare l'equipaggio delle loro navi. Tali diritti e doveri, inquadrano i marittimi in uno “status”. Infatti il ministro dell'epoca, per indicare tale tipo di inquadramento, nella Relazione di presentazione del Codice della Navigazione così si espresse: “sono inquadrati in una specie di milizia amministrativa …”. Un paragone infelice, ma chiaro nel concetto”.
Perché dice … l'equipaggio è una organizzazione ..?
“Il sostantivo è organizzazione e l'aggettivo è pubblicistica. Se l'interessato potesse armare la nave a proprio piacimento, supponiamo con i soli mozzi o i soli ingrassatori, non si potrebbe parlare di organizzazione; ma poiché la nave deve avere l'equipaggio formato dal giusto numero di persone ed ognuna arruolata in ragione del titolo professionale posseduto, grado, qualifica e mansione, già predeterminate nella tabella di armamento prescritta dall'Autorità marittima, esso equipaggio risulta essere una precisa organizzazione. Non va peraltro trascurato che in virtù di tale tabella voluta dal Sistema, l'equipaggio risulta organizzato in senso piramidale, rispecchiando una gerarchia di tipo militare. Ed anche per crearsi la correlazione del pacco di obbligazioni attive e passive tra nave ed equipaggio, di cui si è detto, che compenetra la stessa organizzazione”.
Come si procede all'arruolamento dell'equipaggio? o si dice all'arruolamento dei marittimi?
“Lo status di marittimo, accompagna la persona alla stipula del contratto (o convenzione) di arruolamento. Da quel momento però inizia un nuovo status, quello dell'arruolato che assorbe il precedente. Ritengo debba dirsi: si procede all'arruolamento dell'equipaggio”.
Come si procede?
“L'armatore presenta il marittimo all'ufficiale rogante che nello Stato può essere soltanto un funzionario di Ufficio marittimo mentre all'estero è il Console. Tale Autorità,controlla il possesso dei titoli necessari e la loro validità. Accerta che il libretto di navigazione risulti regolarizzato, cioè chiuso l'ultimo imbarco con la prescritta annotazione di sbarco. Stende il contratto e, previa sua lettura, lo sottopone alle parti per la sottoscrizione, tanto fa constatare prima di procedere alla propria sottoscrizione. Così, rogato l'atto in 3 copie originali (4 se la nave è in altro porto), assegna un numero di repertorio. Una copia la trattiene per l'Ufficio, una la consegna all'arruolato e l'altra la consegna all'armatore per conservarla tra i documenti di bordo (2 se la nave è in altro porto, in quanto 1 sarà trattenuta e conservata dall'Ufficio che procederà alle annotazioni di imbarco)”.
Questa stessa procedura va eseguita per l'arruolamento su nave straniera?
“Se per procedura lei intende l'arruolamento, è simile, ma va eseguita presso il Console di cui la nave batte la bandiera. Se invece intende la procedura che va svolta presso l'autorità marittima italiana per l'imbarco sulla nave straniera, la risposta è negativa. Infatti, non si tratta di arruolamento. L'arruolamento è quell'atto pubblico che solo l'autorità marittima italiana può formare, soltanto se riferito a nave battente bandiera nazionale, cioè italiana”.
E se non è arruolamento cosa è?
“E' solo un'autorizzazione amministrativa che va indicata con il vocabolo ingaggio. Precisamente è un nulla-osta che l'autorità marittima rilascia al Raccomandatario Marittimo che rappresenta l'armatore della nave estera, autorizzandolo ad ingaggiare gli indicati lavoratori, di nazionalità diversa dalla quella della nave straniera sulla quale saranno spediti a formare l'equipaggio. Si può dire che il nulla-osta è un atto che rappresenta il presupposto, ancorchè non necessario, per permettere poi, a questi lavoratori (i marittimi) di presentare il documento al Console dello Stato di cui la nave batte la bandiera, e procedere al regolare arruolamento in conformità alla legge di quello Stato estero”.
E non è la stessa cosa?
“Non si tratta di nave nazionale ma di nave straniera. Non si tratta di armatore ma di raccomandatario. Non si tratta di marittimo ma di lavoratore. Non si tratta di arruolamento ma di ingaggio. Tale contratto infatti (di ingaggio) non è e non può essere ricevuto per atto pubblico dall'autorità marittima; esso è un generico contratto di lavoro, sottoscritto tra il lavoratore ed il raccomandatario negli uffici di quest'ultimo e non in una Capitaneria di Porto”.
Ma a noi risulta che l'autorità marittima li annota come arruolamenti su nave estera.
“So di questa circostanza. So anche di ingaggi annotati come arruolamenti per lavoro di comandata su navi estere che peraltro, non prevedono alcuna procedura pubblicistica presso il Console dello Stato di cui la nave batte la bandiera. So anche di arruolamenti su navi estere per lavoro di comandata e l'assurdo assoluto degli arruolamenti nazionali su navi estere. Purtroppo, l'autorità marittima periferica, è retta e diretta da militari inquadrati nella Marina. Succede, perciò, che non si può pretendere da essi la piena conoscenza dell'esistenza del Diritto Amministrativo e la coscienza della sua applicazione, al solo Stato di appartenenza della nave. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, e tutti coloro che hanno preceduto l'attuale, da tempo avrebbero dovuto provvedere affinché i loro Organi periferici, che manifestano all'esterno la volontà della Pubblica Amministrazione, risultassero dotati di tale conoscenze”.
Chiarito che si tratta di ingaggio, l'atto può compierlo qualunque ufficio?
“No. L'ufficio competente a rilasciare il nulla-osta è la Capitaneria di Porto del luogo sede di Camera di Commercio nel cui Albo risulti iscritto il raccomandatario. Un esempio per la zona. I Locamare di Trani, Risceglie, Giovinazzo, il Circondario di Barletta, la Capitaneria di Mofetta, non possono rilasciare tali nulla-osta a titolari di agenzie marittime ubicate in tali città o altrove, potendoli chiedere solo alla Capitaneria di Bari se gli stessi risulteranno iscritti nell'Albo dei raccomandari marittimi tenuto dalla Camera di Commercio di Bari”.
All'inizio perché ha detto: “...al sevizio su nave determinata”?
“Lo dice, e perciò lo prescrive, il Codice della Navigazione, indicando il servizio quale oggetto del contratto di arruolamento. L'oggetto, è uno degli elementi essenziali dell'atto amministrativo. Il contratto di arruolamento è atto amministrativo formale, ricevuto in forma solenne da un funzionario (ufficiale rogante) del competente ramo della Pubblica Amministrazione al quale per tale motivo è stato conferito il necessario potere amministrativo”.
E non è prevista alcuna deroga per il servizio su più navi?
“E' prevista una deroga, ma con precisi limiti e tassative condizioni. Sul contratto di arruolamento devono indicarsi i nomi delle navi su cui sarà prestato il servizio ed esse devono risultare tutte armate dal medesimo armatore. Devono risultare spedite allo stesso servizio e sul medesimo itinerario ed avere in comune lo stesso capolinea. Siccome l'arruolamento non può essere annotato con il nome di tutte le navi interessate, tutti i libretti di navigazione degli arruolati, restano depositati presso l'ufficio marittimo del capolinea a cui giornalmente il comandante della nave in servizio, dovrà far pervenire l'elenco di coloro che tra gli arruolati, formeranno l'equipaggio di quella nave per quel preciso giorno, con indicazione dei rispettivi orari di inizio e fine del servizio. Sul contratto, deve risultare scritta e sottoscritta l'apposita clausola. Inoltre, l'ufficiale rogante attesterà l'avvenuto adempimento della lettura, spiegazione ed accettazione della clausola, da parte dell'arruolato”.
C'è differenza tra servizio su nave determinata e servizio su più navi dello stesso armatore?
“Per precisione si deve dire “navi armate dallo stesso armatore”, poiché “navi dello stesso armatore” sostituisce il concetto di imprenditore della navigazione marittima. Al Codice della Navigazione non interessa l'imprenditore ma solo l'armatore che è figura diversa da quella dall'imprenditore. Si osservi che, eccettuata la costante subordinazione del comandante all'armatore per l'impiego commerciale della nave; all'armatore, solo in un caso è concesso dare ordini agli altri componenti l'equipaggio e coincide con il momento successivo alla stipula della convenzione, comandando all'arruolato il tempo ed il luogo di salita sulla nave per prendere servizio. Per chiarirci: se l'armatore fosse sulla nave, egli non risulterebbe legittimato ad ordinare al mozzo a servire il caffè. Il caffè sarà servito quando il superiore gerarchico, ordinerà al mozzo di servire il caffè all'ospite. Nessun superiore peraltro, potrà ordinare al mozzo di andare a servire il caffè all'armatore mentre si trova ospite su altra nave, armata o meno dalla medesima persona”.
Un'ultima domanda. Che valore hanno i contratti di arruolamento stipulati dai notai?
“Nessuno. Non esistono come tali. Possono valere come contratti di lavoro e possono dispiegare grosse conflittualità giudiziarie. Stiamo osservando il comportamento dell'INPS”.
Fabrizio Fusaro