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Casa, il dramma continua: dall'illusione alla delusione
Prezzi folli, scarsa qualità e offerta insufficiente. Ritardi voluti per far lievitare i prezzi (in tre anni lievitati del 40%).
15 giugno 2005
Un miliardo di vecchie lire per un appartamento di novanta metri quadri in centro. Non stiamo parlando di Bari o di Lecce, ma più semplicemente di Molfetta, che ancora oggi soffre un mercato dell'immobile con prezzi esorbitanti, tanto da spingere centinaia di nostri concittadini ogni anno a trasferirsi in città limitrofe, come Giovinazzo o Bisceglie. L'inchiesta che segue è una indagine esclusiva di “Quindici” e non vuole essere una “caccia alle streghe”, ma più semplicemente una “fotografia” della situazione del mercato immobiliare a Molfetta, per capire qual è la situazione attuale e quali sviluppi potrebbero esserci in futuro. Il mercato dell'immobile a Molfetta: bassa offerta e prezzi alle stelle Il mercato molfettese è storicamente uno dei più cari del circondario e oggi presenta prezzi molto vicini a quelli di Barletta, una città molto più grande, turisticamente più appetibile e candidata ad essere il futuro capoluogo della sesta provincia. Fino ad una trentina di anni fa, i marinai e gli emigranti portavano ricchezze nel circuito economico della nostra città, avendo come sbocco l'acquisto del bene-casa. Questo flusso di denaro portava ad un innalzamento progressivo dei prezzi degli immobili a Molfetta. Oggi, nonostante il radicale cambiamento del tessuto economico e sociale della nostra città, i prezzi si mantengono elevati soprattutto a causa della bassissima offerta immobiliare. “Molfetta è un cantiere a cielo aperto”. Era la frase che campeggiava su un manifesto di “Molfetta che Vogliamo”, movimento politico vicino a Franco Visaggio, ma a differenza di quanto qualcuno vuol far credere, tutte le gru che sormontano la nostra città non serviranno a far abbassare i prezzi degli appartamenti. E' la stessa illusione che, fra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, si diffuse tra i cittadini di Molfetta quando si sbloccarono il Lotto 2, la zona 167 e il quartiere di fronte all'ospedale; anche allora si credeva che l'offerta sarebbe salita, facendo scendere i prezzi. Quando, in seguito, si iniziò effettivamente a costruire ci si rese conto che una buona percentuale degli appartamenti era già stata venduta, mantenendo comunque basso il numero di appartamenti liberi immessi sul mercato privato. In quello stesso periodo, in meno di dieci mesi, i prezzi delle case salirono del 30%. Oggi un' impennata dei prezzi così forte sarebbe improbabile, ma solo perché i prezzi degli appartamenti a Molfetta sono già ai massimi storici ed esiste comunque un limite fisiologico del mercato. “Ci sarà certamente una ripercussione al rialzo sui prezzi – ci ha spiegato Domenico Corrieri, agente immobiliare e membro della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip) – ma c'è anche il rischio che si continuino ad acquistare fuori Molfetta tipologie di appartamenti diverse da quelle richieste”. Bisogna considerare, comunque, che solo negli ultimi tre anni, i prezzi sono saliti del 40%, tanto da meravigliare gli stessi operatori del settore, e probabilmente continueranno a salire nei prossimi anni, soprattutto alla luce della carenza di appartamenti di qualità presenti oggi sul mercato. Facendo un sondaggio fra le varie agenzie immobiliari di Molfetta, si giunge alla conclusione che per un appartamento di media qualità, che non richieda particolari lavori di manutenzione e con una superficie utile di novanta metri quadrati, non si spende meno di 250mila euro. Dai sondaggi svolti emerge, inoltre, che i prezzi degli appartamenti in periferia sono inferiori appena del 35-40% rispetto a quelli degli appartamenti in centro, quando normalmente gli appartamenti periferici costano meno della metà di quelli centrali. Dunque le gru che costellano il cielo molfettese serviranno a ben poco per chi vuole comprare casa in città, anche perché gli edifici in fase di completamento sono quasi tutti delle cooperative. Ma partiamo dall'inizio.
Il Piano Regolatore e i comparti di espansione Il Piano Regolatore al quale sono legate le zone di espansione e di completamento è quello approvato durante la gestione del Commissario Prefettizio, alla vigilia delle elezioni del 2001. Secondo quanto stabilito dal Piano, si sarebbero dovuti costruire 13mila vani, ovvero 4mila e 500 appartamenti, corrispondenti al fabbisogno dell'edilizia residenziale molfettese per il quindicennio 2001/2016. Nel giro di quattro anni, durante i quali si è passati dalla pianificazione all'edificazione dei vani, è stato esaurito quasi completamente il fabbisogno di un quindicennio. Il che renderà difficile il calmieramento dei prezzi di mercato, visto che per far scendere i costi degli appartamenti è necessario che l'offerta sia superiore alla domanda. Una prospettiva improbabile soprattutto alla luce della previsione di rientro di cittadini molfettesi fatta dell'amministrazione comunale. Sviluppo irregolare dei comparti di espansione e di completamento La realizzazione del Piano regolatore generale del 2001 mostra alcune anomalie, perché i vari comparti di espansione e di completamento presentano uno sviluppo irregolare. L'edilizia pubblica e quella privata, infatti, non si sono sviluppate in maniera sinergica e oggi si presentano edifici di edilizia pubblica (quelli delle cooperative, ndr) quasi ultimati o ad uno stadio avanzato di costruzione, mentre gli edifici di edilizia privata stentano a “venire su”. “Credo che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto verificare lo sviluppo dei singoli comparti prima di procedere – spiega l'ing. Michele Sasso, operatore del settore ed ex consigliere comunale del PDS, che partecipò alla stesura del primo piano regolatore della precedente gestione di centrosinistra presieduta da Guglielmo Minervini – invece c'è stata una vera e propria corsa alla concessione dei suoli e quindi oggi tutta la volumetria privata viene gestita dai costruttori” “C'è sicuramente un certo timore a immettere subito sul mercato la quota di edilizia privata – aggiunge Sasso – perché questa quota andrebbe a calmierare i prezzi del mercato che invece, allo stato attuale, si mantengono alti”. In pratica si continua con la assurda politica del “razionamento” che ha fatto lievitare i prezzi favorendo la lobby dei costruttori, veri detentori del potere nella città. In sostanza il mercato molfettese dell'immobile offre ancora pochissimo a chi non è nelle cooperative o a chi non ha fatto i cosiddetti “acquisti su carta”, cioè l'acquisto di un appartamento prima della sua realizzazione. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, ci sarebbero alcuni edifici “fuori quota”, ovvero più alti o più bassi rispetto a quanto previsto dai piani di attuazione, e che si troverebbero già al centro di contenziosi che congelerebbero i lavori di realizzazione di alcune palazzine. Ma chi doveva controllare? “Effettivamente è mancato il controllo del Comune nello sviluppo dei comparti di espansione e di completamento – ha commentato l'architetto Lazzaro Pappagallo, dell'Ufficio Tecnico Comunale – la velocità con cui si è esaurito il fabbisogno edilizio dei prossimi anni potrebbe influire negativamente sul mercato”.
Vito Piccininni
vito.piccininni@quindici-molfetta.it
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LAPO Elkann
13 Novembre 2005 alle ore 00:00:00
Salve Direttore, In merito la vicenda inerente i Comuni con situazioni di rischio idrogeologico molto elevato . Ricordo il qui sotto riportato Decreto Legge che facendo riferimento ad una tabella "B" individuava Molfetta nel punto 59 come appunto cittadina a rischio idrogeologico molto elevato !! Siccome ultimamente le emettinti locali provinciali hanno piu' volte fatto vedere quali sono stati i pesanti e gravi danni causati dalle anomale piogge e temporali , mi domandavo cosa ha fatto o sta facendo il Comune in merito. Siccome tale provvedimento si riferisce all'anno 2000 e sin ad oggi non ci e' stato nulla di nuovo ma abbiamo visto elevarsi decine e decine di palizzi in una zona non molto solida. Magari nel ricordare qualcuno che proprio dove si sta costruendo,(vedi quel ponticello che porta per la Madonna delle Rose..stretto e doppia curva, ) a dir dei nostri antenati, era fondamentale quel canale di scolo dell'acqua piovana che scendeva dalla via di Terlizzi e arrivava verso la 1° Cala..... passando da una falda che oggi e' visibile se ci si sofferma sul nuovo cavalcavia della circonvallazione.....troppo cemento..o cemento messo in un punto inadeguato? Vero si che a Molfetta bisognava costruire....ma nn in linea delle falde.... comunque mi piacerebbe semplicemente sapere cosa si e' fatto... e se nn ricordo male c'e' stato anche un numero di Quindici che trattava questo caso.... Non pensa che sia il caso di portare alla luce questa causa? Alle prossime e Buona Domenica. Angelo.C. DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2000, n. 279 - Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2000) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di realizzare misure di salvaguardia nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, al fine di immediata e maggiore prevenzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi a favore delle zone della regione Calabria in dipendenza dei danni derivati dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro della difesa; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 - Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile 1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto-legge n. 180 del 1998", si applicano, sino al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area e fatte salve le piu' restrittive misure di salvaguardia gia' in vigore: a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato determinato da fenomeni di inondazione, nonche' dei comuni o delle localita' indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto; b) nelle aree ad alta probabilita' di inondazione, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 ed identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorita' di bacino nazionali e interregionali, o dalle regioni, per i restanti bacini idrografici. 2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183. 3. Ai fini dell'approvazione o eventuale modificazione dei piani, delle perimetrazioni o delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, puo' convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'apposita conferenza di servizi della quale e' redatto verbale contenente le determinazioni ivi assunte. Del verbale e' data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale delle regioni o delle province autonome. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre per le aree di cui al comma 1 piani di emergenza contenenti le misure di salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva. 5. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, e con le procedure ivi previste, e' autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente. 6. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decretolegge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unita' previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, predispone un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma e' attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile. Art. 2 - Attivita' straordinaria di polizia idraulica 1. Gli uffici preposti ad esercitare le competenze derivanti dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attivita' straordinaria di sorveglianza sui corsi d'acqua demaniali e sulle relative pertinenze a mezzo sistematici sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare pericolo, sia a carattere incombente che potenziale, per le persone e le cose. 2. Le rilevazioni sono effettuate ponendo particolare attenzione su: a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze; b) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti; c) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque; d) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide; e) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini; f) l'efficienza e la funzionalita' delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione; g) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme. 3. Di ciascun sopralluogo e' redatto verbale che riporta le rilevazioni effettuate, unitamente a brevi note di commento in ordine alle situazioni di pericolo ed alle necessita' di intervento urgente. I verbali sono raccolti dagli uffici di cui al comma 1, che redigono una relazione finale contenente le proposte di intervento mirate ad eliminare le situazioni di pericolo incombente e di pericolo potenziale non affrontabili con intervento non strutturali o di tipo manutentivo. La relazione finale e' inviata al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183. 4. Per l'espletamento delle attivita' previste dal presente articolo sono chiamati a collaborare gli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali, gli uffici tecnici erariali, gli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, i consorzi di bonifica. 5. Nelle situazioni di carenza di personale tecnico, gli uffici di cui al comma 1 possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unita' previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Art. 3 - Ulteriori forme di controllo sul territorio 1. Ad integrazione delle attivita' di cui all'articolo 2, gli uffici regionali, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, le comunita' montane e le associazioni di volontariato interessate, effettuano, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le ulteriori esigenze di intervento, a carattere puntuale e di tipo manutentivo, finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio, soprattutto a beneficio dei territori di pianura. 2. I risultati delle rilevazioni disposte dal comma 1 sono inviati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, in modo da rappresentare complessivamente le esigenze di intervento diffuso sul territorio nel settore idrogeologico. Art. 4 - Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000. 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione Calabria interessati dalle calamita' idrogeologiche del settembre e ottobre 2000. 2. Ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamita' di cui al comma 1, di unita' immobiliari ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamita', e' assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. I relitti delle unita' immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune. 3. Ai soggetti proprietari di unita' immobiliari gravemente danneggiati dalle calamita' di cui al comma 1, ma ripristinabili, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, con priorita' per le abitazioni principali, al fine del recupero delle medesime unita' immobiliari. 4. Alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, di servizi che hanno subito, in conseguenza delle calamita' di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa. 5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresi', finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. 6. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprieta' in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalita' di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unita' immobiliari sono state realizzate in difformita' o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge. 8. Le provvidenze concesse, per le calamita' di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo. 9. I prefetti territorialmente competenti, avvalendosi dei comuni interessati, provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo. Le province interessate provvedono, sulla base dello stesso accertamento definitivo dei danni, a concedere i benefici di cui al comma 5. Il Dipartimento della protezione civile emana disposizioni per assicurare l'omogeneita' degli interventi. 10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 si provvede a carico delle disponibilita' assegnate ai prefetti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. Detta disponibilita' e' incrementata di lire 50.000 milioni che vengono trasferiti ai prefetti dalle province interessate a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze. Agli oneri di cui al comma 5 provvedono le province a valere sulle disponibilita' di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza. Art. 5 - Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali e previdenziali. 1. I soggetti residenti alla data delle calamita' di cui all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare per gli anni 2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se gia' incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni al servizio civile, sono assegnati con priorita' agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se gia' in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze. 2. I soggetti interessati al servizio militare che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se gia' alle armi, ai rispettivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverra' entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi. 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, operanti nei territori interessati dall'emergenza, che hanno gia' presentato o presentino domanda, nonche' ad effettuare le relative assegnazioni. 4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se gia' in servizio, collocati in congedo anticipato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati. Art. 6 - Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni. 1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a due anni". 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Art. 7 - Agenzia di protezione civile 1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, com-ma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile. Art. 8 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 ottobre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bordon, Ministro dell'ambiente Bianco, Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile Nesi, Ministro dei lavori pubblici Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Loiero, Ministro per gli affari regionali Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Del Turco, Ministro delle finanze Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Mattarella, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Fassino TABELLA A Comuni con possibili situazioni di rischio idrogeologico molto elevato individuati dalle ordinanze di Protezione Civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, L 225/92 (**) N° Regione Provincia Comune 1 ABRUZZO CH FURCI 2 ABRUZZO CH MONTAZZOLI 3 BASILICATA PZ LAURIA 4 BASILICATA PZ MELFI (*) 5 BASILICATA PZ TOLVE 6 CALABRIA CS AMANTEA 7 CALABRIA CS AMENDOLARA (*) 8 CALABRIA CS BISIGNANO 9 CALABRIA CS CERISANO 1O CALABRIA CS DIAMANTE 11 CALABRIA CS LONGOBUCCO (*) 12 CALABRIA CS MONGRASSANO 13 CALABRIA CS ROSETO CAPO SPULICO (*) 14 CALABRIA CS SERRA PEDACE 15 CALABRIA CS VILLAPIANA 16 CALABRIA CZ BADOLATO 17 CALABRIA CZ BOTRICELLO 18 CALABRIA CZ CUTINGA 19 CALABRIA CZ DAVOLI 20 CALABRIA CZ FALERNA 21 CALABRIA CZ FEROLETO ANTICO 22 CALABRIA CZ GIZZERA 23 CALABRIA CZ GUARDAVALLE 24 CALABRIA CZ LAMEZIA TERME (*) 25 CALABRIA CZ MAGISANO 26 CALABRIA CZ MARTIRANO LOMBARDO 27 CALABRIA CZ MONTEPAONE 28 CALABRIA CZ NOCERA TERINESE 29 CALABRIA CZ PETRIZZI 30 CALABRIA CZ SANTA CATERINA DELLO IONIO 31 CALABRIA CZ SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO 32 CALABRIA CZ SATRIANO 33 CALABRIA CZ SELLIA MARINA 34 CALABRIA CZ SIMERI CRICHI 35 CALABRIA CZ SOVERATO 36 CALABRIA CZ ZAGARISE 37 CALABRIA KR CIRO' 38 CALABRIA KR CROTONE 39 CALABRIA KR ISOLA DI CAPO RIZZUTO 40 CALABRIA KR SCADALE 41 CALABRIA KR STRONGOLI 42 CALABRIA RC AFRICO 43 CALABRIA RC AGNANA CALABRA (*) 44 CALABRIA RC ANOIA 45 CALABRIA RC ANTONIMINA (*) 46 CALABRIA RC BAGALADI 47 CALABRIA RC BENESTARE 48 CALABRIA RC BIANCO 49 CALABRIA RC BIVONGI 50 CALABRIA RC BOVA MARINA 51 CALABRIA RC BOVALINO 52 CALABRIA RC BRANCALEONE 53 CALABRIA RC BRUZZANO ZEFFIRIO 54 CALABRIA RC CAMINI 55 CALABRIA RC CARDETO 56 CALABRIA RC CARERI 57 CALABRIA RC CASIGNANA 58 CALABRIA RC CAULONIA (*) 59 CALABRIA RC CIMINA' 60 CALABRIA RC CINQUEFRONDI 61 CALABRIA RC CANDOFURI 62 CALABRIA RC COSOLETO 63 CALABRIA RC FEROLETO DELLA CHIESA 64 CALABRIA RC FERRUZZANO 65 CALABRIA RC FIUMARA 66 CALABRIA RC GERACE 67 CALABRIA RC CIOIA TAURO 68 CALABRIA RC GIOIOSA IONICA 69 CALABRIA RC LEGANADI 70 CALABRIA RC LOCRI 71 CALABRIA RC MARINA DI GIOIOSA IONICA 72 CALABRIA RC MARTONE 73 CALABRIA RC MELITO DI PORTO SALVO 74 CALABRIA RC MONTEBELLO IONICO 75 CALABRIA RC MOTTA SAN GIOVANNI 76 CALABRIA RC OPPIDO MAMERTINA 77 CALABRIA RC PALMI 78 CALABRIA RC PAZZANO (*) 79 CALABRIA RC PLACANICA 80 CALABRIA RC PLATI' 81 CALABRIA RC REGGIO DI CALABRIA 82 CALABRIA RC RIACE 83 CALABRIA RC RIZZICONI 84 CALABRIA RC ROCCAFORTE DEL GRECO 85 CALABRIA RC SAMO 86 CALABRIA RC SAN FERDINANDO 87 CALABRIA RC SAN GIOVANNI DI GERACE 88 CALABRIA RC SAN LORENZO 89 CALABRIA RC SAN LUCA (*) 90 CALABRIA RC SAN PIETRO DI CARIDA' 91 CALABRIA RC SAN PROCOPIO 92 CALABRIA RC SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE 93 CALABRIA RC SANT'AGATA DEL BIANCO 94 CALABRIA RC SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE 95 CALBRIA RC SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE 96 CALABRIA RC SANT'ILARIO DELLO IONIO 97 CALABRIA RC SCIDO 98 CALABRIA RC SCILLA 99 CALABRIA RC SEMINARA 100 CALABRIA RC SIDERNO 101 CALABRIA RC SINOPOLI 102 CALABRIA RC STAITI 103 CALABRIA RC TERRANOVA SAPPO MINULIO 104 CALABRIA RC VARAPODIO 105 CALABRIA VV DINAMI 106 CALABRIA VV FRANCAVILLA ANGITOLA (*) 107 CALABRIA VV MAIERATO 108 CALABRIA VV MONTEROSSO CALABRO 109 CALABRIA VV NICOTERA (*) 110 CALABRIA VV TROPEA 111 CALABRIA VV VIBO VALENTIA (*) 112 CAMPANIA AV LACEDONIA 113 MOLISE IS PIETRABBONDANTE 114 PUGLIA BA CANOSA DI PUGLIA 115 PUGLIA BA CASSANO DELLE MURGE (*) 116 PUGLIA BA NOCI (*) 117 PUGLIA BA PALO DEL COLLE (*) 118 PUGLIA BA RUTIGLIANO (*) 119 PUGLIA BA RUVO DI PUGLIA (*) 120 PUGLIA BA SPINAZZOLA (*) 121 PUGLIA BR CAROVIGNO (*) 122 PUGLIA BR CELLINO SAN MARCO (*) 123 PUGLIA BR CISTERNINO (*) 124 PUGLIA BR FASANO (*) 125 PUGLIA BR LATIANO (*) 126 PUGLIA BR OSTUNI (*) 127 PUGLIA BR SAN DONACI (*) 128 PUGLIA BR SAN PANCRAZIO SALENTINO (*) 129 PUGLIA BR SAN PIETRO VERNOTICO (*) 130 PUGLIA BR TORCHIAROLO (*) 131 PUGLIA BR VILLA CASTELLI (*) 132 PUGLIA FG CANDELA (*) 133 PUGLIA FG CARLANTINO (*) 134 PUGLIA FG CASALNUOVO MONTEROTARO (*) 135 PUGLIA FG CASALVECCHIO DI PUGLIA (*) 136 PUGLIA FG CELENZA VALFORTORE (*) 137 PUGLIA FG FOGGIA (*) 138 PUGLIA FG ISCHITELLA (*) 139 PUGLIA FG MONTE SANT'ANGELO (*) 140 PUGLIA FG ORSARA DI PUGLIA (*) 141 PUGLIA FG RODI GARGANICO (*) 142 PUGLIA FG SAN MARCO IN LAMIS (*) 143 PUGLIA FG SAN MARCO LA CATOLA (*) 144 PUGLIA FG SANT'AGATA DI PUGLIA (*) 145 PUGLIA FG STORNARELLA (*) 146 PUGLIA FG VICO DEL GARGANO (*) 147 PUGLIA LE CALIMERA (*) 148 PUGLIA LE CAMPI SALENTINA (*) 149 PUGLIA LE CARMIANO (*) 150 PUGLIA LE CASTRO (*) 151 PUGLIA LE CAVALLINO (*) 152 PUGLIA LE COPERTINO (*) 153 PUGLIA LE DISO (*) 154 PUGLIA LE GALANTINA (*) 155 PUGLIA LE GUAGNANO (*) 156 PUGLIA LE LEVERANO (*) 157 PUGLIA LE NARDO (*) 158 PUGLIA LE PORTO CESAREO (*) 159 PUGLIA LE PRESICCE (*) 160 PUGLIA LE SALICE SALENTINO (*) 161 PUGLIA LE SOLETO (*) 162 PUGLIA LE SQUINZANO (*) 163 PUGLIA LE SURBO (*) 164 PUGLIA LE TUGLIE (*) 165 PUGLIA LE UGENTO (*) 166 PUGLIA LE VEGLIE (*) 167 SARDEGNA CA DECIMOMANNU 168 SARDEGNA CA UTA 169 SARDEGNA CA VALLERMOSA 170 SICILIA CL BUTERA 171 SICILIA CT ADRANO 172 SICILIA CT NICOLOSI 173 SICILIA CT PEDARA 174 SICILIA CT ZAFFERANEA ETNEA 175 SICILIA EN CERAMI 176 SICILIA ME SCALETTA ZANCLEA 177 SICILIA ME TORRENOVA 178 TOSCANA GR GAVORRANO 179 TOSCANA LI CAMPO NELL'ELBA 180 TOSCANA LI MARCIANA 181 TOSCANA LU FORTE DEI MARMI 182 TOSCANA SI CETONA 183 UMBRIA PG COSTACCIARO 184 UMBRIA PG GUALDO TADINO 185 UMBRIA PG NOCERA UMBRA 186 UMBRIA PG PIETRALCINA 187 VENETO BL LOZZO DI CADORE 188 VENETO BL SELVA DI CADORE 189 VENETO VE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO TOTALE 189 NOTA 1: I comuni di Bracigliano, Sarno e Siano (Campania) non sono inseriti nell'elenco in quanto già oggetto di perimetrazioni ai sensi dell'ordinanza di Protezione Civile n. 2787 del 21.5.98. NOTA 2: nei 12 Comuni delle regione Calabria già individuati nell'ambito del Piano Straordinario le perimetrazioni risultano effettuate e sono in fase di acquisizioni (*) Comune già individuato nell'ambito del Piano Straordinario. (**) i dati della Protezione Civile sono in fase di ulteriore integrazione TABELLA B Comuni con situazioni di rischio idrogeologico molto elevato individuate nell'ambiti dei Piani Straordinari ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, D.L. 190/98 N° Regione Provincia Comune 1 BASILICATA PZ RIONERO IN VOLTURE 2 CALABRIA CS ACQUAFORMOSA 3 CALABRIA CS AIELLO CALABRO 4 CALABRIA CS ALESSANDRIA DEL CARRETTO 5 CALABRIA CS APRIGLIANO 6 CALABRIA CS BOCCHIGLIERO 7 CALABRIA CS CALOVETO 8 CALABRIA CS CANNA 9 CALABRIA CS CARIATI 10 CALABRIA CS CASSANO ALLO IONIO 11 CALABRIA CS CASTROVILLARI 12 CALABRIA CS CORIGLIANO CALABRO 13 CALABRIA CS LUNGRO 14 CALABRIA CS MALVITO 15 CALABRIA CS MORMANNO 16 CALABRIA CS ORIOLO 17 CALABRIA CS PAPASIOERO 18 CALABRIA CS ROSSANO 19 CALABRIA CS ROTA GRECA 20 CALABRIA CS SAN BENEDETTO ULLANO 21 CALABRIA CS SAN LORENZO BELLIZZI 22 CALABRIA CS SAN PIETRO IN GUARANO 23 CALABRIA CS VERBICARO 24 CALABRIA CZ BORGIA 25 CALABRIA CZ CARDINALE 26 CALABRIA CZ CATANZARO 27 CALABRIA CZ CHIARAVALLE CENTRALE 28 CALABRIA CZ CONFLENTI 29 CALABRIA CZ GIMIGLIANO 30 CALABRIA KR PETILIA POLICASTRO 31 CALABRIA KR SANTA SEVERINA 32 CALABRIA RC BOVA 33 CALABRIA VV ORAPIA 34 CALABRIA VV POLIA 35 CAMPANIA AV SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 36 FRIULI VENEZIA GIULIA UD BUIA 37 FRIULI VENEZIA GIULIA UD CASACCO 38 FRIULI VENEZIA GIULIA UD CASTIONS DI STRADA 39 FRIULI VENEZIA GIULIA UD COLLERECO DI MONTE ALBANO 40 FRIULI VENEZIA GIULIA UD LESTIZZA 41 FRIULI VENEZIA GIULIA UD MAGNANO IN RIVIERA 42 FRIULI VENEZIA GIULIA UD MARTIGNACCO 43 FRIULI VENEZIA GIULIA UD MONTENARS 44 FRIULI VENEZIA GIULIA UD MORTEGLIANO 45 FRIULI VENEZIA GIULIA UD MORUZZO 46 FRIULI VENEZIA GIULIA UD MUZZANO DEL TURGNANO 47 FRIULI VENEZIA GIULIA UD PAGNACCO 48 FRIULI VENEZIA GIULIA UD REANA DEL ROIALE 49 FRIULI VENEZIA GIULIA UD TARCENTO 50 FRIULI VENEZIA GIULIA UD TAVAGNACCO 51 FRIULI VENEZIA GIULIA UD TREPPO GRANDE 52 FRIULI VENEZIA GIULIA UD TRICESIMO 53 FRIULI VENEZIA GIULIA UD UDINE 54 PIEMONTE VB DOMODOSSOLA 55 PIEMONTE VC BURONZO 56 PIEMONTE VC VERCELLI 57 PUGLIA BA BARLETTA 58 PUGLIA BA CAPURSO 59 PUGLIA BA MOLFETTA 60 PUGLIA BA TRIGGIANO 61 PUGLIA BA VALENZANO 62 PUGLIA BR SAN MICHELE SALENTINO 63 PUGLIA FG ACCADIA 64 PUGLIA FG ALBERONA 65 PUGLIA FG APRICENA 66 PUGLIA FG ASCOLI SATRIANO 67 PUGLIA FG BICARI 68 PUGLIA FG BOVINO 69 PUGLIA FG CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 70 PUGLIA FG CATELNUOVO DELLA DAUNIA 71 PUGLIA FG CELLE DI SAN VITO 72 PUGLIA FG CHIETI 73 PUGLIA FG PIETRAMONTECORVINO 74 PUGLIA FG ROSETO VALFORTORE 75 PUGLIA FG SERRACAPRIOLA 76 PUGLIA LE ALEZIO 77 PUGLIA LE ANDRANO 78 PUGLIA LE BOTRUGNO 79 PUGLIA LE CASTRIGNANO DEL CAPO 80 PUGLIA LE MARTANO 81 PUGLIA LE MELENDUGNO 82 PUGLIA LE MELISSANO 83 PUGLIA LE MIGGIANO 84 PUGLIA LE MINERVINO DI LECCE 85 PUGLIA LE MORCIANO DI LEUCA 86 PUGLIA LE OTRANTO 87 PUGLIA LE SAN PIETRO IN LAMA 88 PUGLIA LE SANTA CESAREA TERME 89 PUGLIA LE SCORRANO 90 PUGLIA LE TIGGIANO 91 SICILIA ME LIPARI 92 SICILIA ME MALFA 93 VALLE D'AOSTA AO MORGEX 94 VENETO BL AGORDO 95 VENETO BL ALLEGHE 96 VENETO BL BELLUNO 97 VENETO BL LA VALLE AGORDINA 98 VENETO BL LIVINALLONGO DEL COL DI LANA 99 VENETO BL ROCCA PIETORE 100 VENETO BL SEDICO 101 VENETO BL SOSPIROLO NOTA: nei 33 Comuni della regione Campania le perimetrazioni risultano effettuate e sono in fase di acquisizioni.
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Daccordo Vito
23 Settembre 2005 alle ore 00:00:00
Penso che la recensione fatta da "cittadino stufo" sia degna di un grande giornalista... non solo per la maniera con cui è stata espressa ma sopratutto per i concetti che contiene...Elogiando lui però devo rammaricarmi perchè ciò che da lui è stato scritto è la reale fotografia della nosra city!Si spera in un futuro migliore
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miriam losito
20 Settembre 2005 alle ore 00:00:00
Personalmente non vedo alcuna via d'uscita al problema della casa a molfetta. Ci sono connessioni troppo strette tra edilizia e politica:politici e costruttori si danno da mangiare a vicenda la torta che noi paghiamo di tasca nostra. Solo se questo legame si spezzerà avremo qualche speranza che le cose cambino in meglio.
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Cittadino Stufo
19 Settembre 2005 alle ore 00:00:00
A mio avviso molte delle informazioni contenute in questo articolo non sono veritiere in quanto provengono da fonti estremamente “di parte” nell'argomento. Ho personalmente avuto esperienza in ogni ambito descritto in questo articolo e non riconosco alcuna verità all'infuori delle dinamiche di incremento dei prezzi avvenuto a causa dei “marittimi” (da dimostrare.. in quanto probabilmente la colpa la meritiamo in generali tutti noi molfettesi.. popoli di grandi volpi.. a buon intenditore poche parole). E' ormai noto che i prezzi esagerati degli immobili fanno gola soprattutto agli agenti immobiliari, in quanto i loro proventi derivano da percentuali applicate ai prezzi di compravendita. Gli stessi, parlo sempre per esperienza vissuta, non si limitano ad assegnare all'immobile il giusto valore di mercato, ma bensì fondano la loro professionalità sul cullarsi del fatto che a Molfetta i prezzi degli appartamenti sono alti… procedendo quindi alla stima degli immobili soltanto con il metodo di “stima per comparazione” (non c'è bisogno di spiegazioni in quanto la definizione parla chiaro). Per fondare ulteriormente questo loro principio, non permettono anche agli immobili “da affittare” di avere un canone di locazione basso” … in quanto un altro metodo di stima degli appartamenti si potrebbe ottenere usando i canoni di locazione, di immobili simili, in uso nella zona. Quindi, il cerchio è chiuso. Ripeto, a mio avviso a Molfetta, data la situazione, abbiamo permesso ai professionisti del settore di non agire secondo professionalità. Ho visitato molti immobili oggetto di compravendita.. immobili definibili “catapecchie”.. le quali quotazioni ammontavano a 250mila 260mila euro… ai quali bisognava aggiungere il costo di una massiccia e complessiva ristrutturazione.. spendendo quindi altri (almeno) 40mila euro. A conti fatti, un appartamento di modesta qualità strutturale e in pessime condizioni di conservazione, costa a noi molfettesi la bellezza di 300mila euro (includendo anche le spese della compravendita). Parliamo delle cooperative. Sempre per esperienza vissuta, posso dire che maggior parte delle cooperative vanta alcuni personaggi alle spalle. Non so.. come mai.. in ognuna di esse la situazione è sempre la stessa. Una domanda: “Ma c'è bisogno di una tessera al partito per avere una casa a Molfetta?” Spero che qualcuno possa rispondere. Un episodio (sempre vissuto personalmente): un costruttore ha chiesto il 20% al compromesso; il 20 % allo scavo; il 20% al solaio ed il 20% a pavimentazione avvenuta e il 20 % alla consegna. Bene.. a conti fatti.. avrei dovuto sborsare l'80% del costo della casa.. senza nulla avere di proprietà!..e senza avere la possibilità di accendere un mutuo.Questa la chiamiamo lobby?.. secondo me.. è molto di più di una lobby. Sono proprio in gamba!..Sono imprenditori e i capitali gli anticipano gli altri.. e loro guadagnano. Forse a Molfetta manca il senso dell'essere imprenditore.. edile.. almeno. I costruttori dunque. Risparmio ai lettori le mie vicissitudini lavorative con i costruttori (in quanto anche chi lavora alle loro dipendenze deve quasi quasi metterne del suo (€). Non continuo ad annoiarvi.. ma spero che questi pochi concetti possano accendere una seria indagine e discussione ed accendere gli animi di noi molfettesi.. chissà.. ci muoviamo.
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