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Botti di fine anno, il sindaco di Molfetta Azzollini prenda esempio da quello di Bari Emiliano ed ordini il divieto A Bari e provincia (anche Molfetta) sequestrati dai carabinieri oltre 186 kg di fuochi pirotecnici: 10 denunce
30 dicembre 2011

MOLFETTA - Ieri nel corso di distinte operazioni dei carabinieri a Bari e provincia (anche Molfetta) sono stati sequestrati 86 chilogrammi di fuochi pirotecnici, appartenenti alla IV e V categoria detenuti in esercizi commerciali e rivendite ambulanti. Per questo motivo, 10 persone, alcune di esse note alle forze dell’ordine, sono state deferite in stato di libertà a vario titolo per commercio abusivo ed omessa denuncia all’autorità di pubblica sicurezza di materie esplodenti, accensioni ed esplosioni pericolose.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e poi distrutto dagli artificieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Bari.
I servizi di controllo, finalizzati a disincentivare l’acquisto dei pericolosissimi fuochi illegali, sono stati attuati nei quartieri di Bari: Murat, Japigia, San Pasquale, Carrassi, e nei comuni di Conversano e Molfetta.
I militari, anche in considerazione delle prossime festività di fine anno, continueranno ad eseguire controlli e perquisizioni allo scopo di prevenire svariati illeciti e rinvenire mortaletti, fontanelle e petardi, di svariata provenienza, che hanno consentito, tra l’altro, lo scorso 23 dicembre di trarre in arresto un 24enne di Ceglie del Campo che deteneva illegalmente 200 chilogrammi di “Botti” illegali e 19 ordigni esplosivi artigianali.
 
Fin qui la notizia di cronaca, alla quale facciamo seguire qualche considerazione e un consiglio al sindaco di Molfetta, sen. Antonio Azzollini.
Ci chiediamo perché viene consentito ogni anno lo scempio di piazza Paradiso (teatro di esibizione di alcuni esponenti della malavita locale che si divertono ad esplodere botti e a danneggiare le suppellettili comunali), senza che venga posto un argine a questo malcostume?
Cosa fa l’amministrazione comunale di centrodestra? Ignora? Allora è incapace. Tollera? Allora è complice. Tertium non datur, dicevano i latini, non ci sono terze possibilità. Lo sa bene anche il sindaco Azzollini che conosce il latino.
Ecco perché “Quindici” avanza una proposta al sindaco e la sottopone al giudizio e ai commenti dei suoi lettori e dei cittadini: perché non prendere esempio dal sindaco di Bari, Michele Emiliano, che con grande spirito civico e di amore per la città, ha vietato i botti di fine anno?
Evitiamo anche a Molfetta che a Capodanno si scateni la guerra dei botti, e la rincorsa a chi esplode più petardi e bombette, anche pericolose. Perché sindaco Azzollini non dà una volta un esempio di come la città si possa amministrare anche con rigore, vietando queste manifestazioni di gioia incivile, che in realtà non vogliono esprimere gioia per il nuovo anno, ma rappresentare uno sfogatoio per persone insane?
Finora lei non lo ha mani fatto, ma speriamo che questa volta voglia accogliere quello che è sicuramente il desiderio della maggioranza dei cittadini, evitando la consueta politica del lasciar fare e del tollerare, che ha caratterizzato l’amministrazione di centrodestra di questa città negli ultimi anni, portando all’illegalità diffusa.
Per una volta, torni da Roma in anticipo a Molfetta per dimostrare che anche la sua amministrazione è in grado di fare delle scelte di civiltà. I molfettesi gliene saranno grati.
E per venirle incontro e rendere l’eventuale provvedimento di divieto più rapido, le riportiamo copia di quello applicato a Bari dal suo collega Emiliano: basterà cambiare qualcosa e renderlo immediatamente (e concretamente) operativo.
Ecco il testo dell’ordinanza di Emiliano:
«Rilevato che si approssima la notte dell’ultimo giorno dell’anno e che la città di Bari è da molti anni teatro, in tutti i quartieri, di molteplici, contemporanei e numerosissimi spari di fuochi pirotecnici concentrati a centinaia di migliaia nei minuti dopo la mezzanotte, mediante ordigni appositamente confezionati di libera vendita;

che tale usanza - anche a causa dell’enorme volume della forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli spari - procura ogni anno, puntualmente ed ineluttabilmente, un numero molto alto di feriti, alcuni dei quali con lesioni gravi e gravissime, provocate dall’uso improprio o dal malfunzionamento, di detti ordigni;

che tale enorme forza di fuoco contemporaneo viene aggravata dall’utilizzo anche di ordigni illegali e dall’uso di armi da fuoco che nella generale ed incontrollabile concitazione e confusione che viene così a determinarsi, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;

che negli anni a nulla sono valse le innumerevoli campagne mediatiche intese a scoraggiare l’uso di detti ordigni nella notte di Capodanno e che il personale sanitario, le strutture di pronto-soccorso della città, le sale operatorie e le altre attrezzature sanitarie necessarie ad apprestare le cure del caso ai feriti, non sono normalmente sufficienti ad assicurare la contemporanea assistenza a centinaia di feriti che affluiscono tutti insieme nel giro di pochi minuti presso le suddette strutture;

che occorre dunque, per salvaguardare la pubblica incolumità, con provvedimento contingibile ed urgente che deve essere adottato senza alcun altro indugio per consentirne la conoscenza e l’osservanza:

1) vietare ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di fuoco pirotecnico, benché di libera vendita, nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 20.00 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo;
2) nonché regolamentarne la vendita, dal giorno dell’emanazione della presente ordinanza fino al 1° Gennaio, al fine di salvaguardare il supremo bene della salute garantito dall’art.32 della Costituzione della Repubblica Italiana e regolamentare lo sparo in luogo privato.

Vista e condivisa la nota del Prefetto di Bari di data odierna n. 1100/Gab. indirizzata a tutti i Sindaci e Commissari prefettizi dei Comuni della Provincia nella quale “in vista dell’imminente festività di fine anno si rende necessario intensificare l’attività di vigilanza e prevenzione sulla fabbricazione, commercio, detenzione ed uso di materiale esplodente e artifizi pirotecnici non riconosciuti, nella consapevolezza che lo scrupoloso rispetto della normativa di settore è condizione primaria per la tutela della sicurezza dei cittadini. Tanto si rappresenta alle SS.LL. per le iniziative ritenute utili ai fini della sensibilizzazione dei rappresentanti delle categorie interessate, dei produttori, dei grossisti e dettaglianti e del commercio ambulante abusivo, nonché dei cittadini”.

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000
 

VIETA

nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 20.00 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo:

1. l’utilizzo di ogni tipo di fuoco pirotecnico, benché di libera vendita, in luogo pubblico o in luogo privato da cui possa cadere su luoghi pubblici;
2. l’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS;
3. l’utilizzo di fuochi pirotecnici, posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette;

VIETA

a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2012

4. la vendita ambulante di ogni tipo di fuoco pirotecnico;
5. la vendita di qualsiasi tipo di fuoco pirotecnico ai minori di anni 18.

VIETA

6. a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l’uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

Manda per l’osservanza a tutte le forze di Polizia, che potranno, ove necessario alla compiutezza degli accertamenti e per assicurare la possibilità di assoggettare alle sanzioni il maggior numero di trasgressori, effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, filmate, anche mediante apparecchiature a raggi infrarossi o comunque atte all’utilizzo notturno e comunque utilizzare eventuali riprese da chiunque effettuate che consentano l’accertamento della trasgressione.

Analoga facoltà viene concessa, nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, ad ogni cittadino che intendesse documentare nell’interesse proprio o della collettività la violazione della presente ordinanza.

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650 del C.P. e 17 co. 2 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S.
 
Ai sensi dell’ art. 3 della Legge 7 Agosto 1990, 241, avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione
».
 
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Autore: Q
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