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Barletta, Trani: blitz dei finanzieri nelle ricevitorie non autorizzate a scommesse
19 maggio 2004

BARLETTA – 19.5.2004 Blitz della Guardia di Finanza nelle ricevitorie non autorizzate alle scommesse. Nell'ambito della costante attività di polizia economico – finanziaria, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, in forza ai Comandi Compagnia di Barletta e Trani, hanno sottoposto a sequestro tre ricevitorie, risultate non in possesso delle prescritte abilitazioni allo svolgimento dell'attività di raccolta di scommesse. Due i locali ai quali sono stati apposti i sigilli in Barletta, mentre un'altra ricevitoria ha subito la medesima sorte in Trani. La normativa che regolamenta il settore della raccolta delle scommesse è particolarmente articolata ed in continua evoluzione. L'esercizio delle attività di accettazione e raccolta di scommesse ippiche e/o sportive è assoggettata ad un regime concessorio fortemente vincolato. Nello specifico, le disposizioni in vigore prescrivono che le scommesse possono effettuarsi “esclusivamente presso i punti di accettazione espressamente autorizzati dal C.O.N.I. e dall'Autorità di P.S.”. Nel sanzionare con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque eserciti abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto e delle scommesse o di concorsi a pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, la normativa italiana stabilisce che la medesima pena sia parimenti applicabile nei confronti di chi, privo di concessione, autorizzazione o licenza, svolga qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica e telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque effettuate in Italia o all'estero. In merito, si è espressa con numerose sentenze la Suprema Corte di Cassazione affermando, in linea di principio, che l'attività di raccolta di scommesse e giocate concernenti avvenimenti sportivi esteri da parte di allibratore estero, che si avvalga in Italia di un intermediario, il quale curi la trasmissione delle giocate, integra gli estremi del reato di cui all'art. 4 della legge nr. 401/1989. A tale orientamento giurisprudenziale si era contrapposta una sentenza emessa nel novembre 2003 dalla Corte di Giustizia Europea, che aveva ritenuto la normativa nazionale in contrasto con i principi comunitari. Una recentissima sentenza della corte di Cassazione (26.04.2004) ha, tuttavia, ribadito l'applicabilità della normativa penale nazionale. Al termine di un attento monitoraggio, i finanzieri hanno dato corso ad una serie di interventi repressivi. All'interno dei centri sequestrati sono stati sorpresi diversi scommettitori, intenti ad effettuare puntate su eventi sportivi nazionali ed esteri. Nell'ambito delle medesime operazioni di servizio, sono stati sequestrati diversi personal computers utilizzati per la trasmissione delle giocate all'allibratore estero, nonché gli importi relativi alle puntate ed alle vincite. I responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.
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