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Mercato ittico: richiesta di rinvio a giudizio per mezzo ufficio tecnico comunale Coinvolti l'ing. Parisi e i geom. Poli e Ciannamea, “per aver procurato a se stessi un ingiusto vantaggio patrimoniale”
15 marzo 2003

Con delibera n. 42 del 13.2.2003 l'Amministrazione comunale ha deciso di non costituirsi parte civile nel procedimento penale per abuso d'ufficio avviato dal Tribunale di Trani contro l'ing. Giuseppe Parisi, e i geometri Arturo Antonio Poli e Sergio Mario Ciannamea dell'Ufficio tecnico comunale, pur risultando parte offesa nel procedimento stesso. Si tratta di una decisione quantomeno discutibile, soprattutto se dovessero risultare danni alle casse comunali (l'accusa è di “non essersi astenuti in presenza di un interesse proprio, procurando a se stessi un ingiusto vantaggio patrimoniale”), ma evidentemente l'Amministrazione non si sente danneggiata se ha deciso che la questione in fondo non la riguarda, perché questo pare di poter dedurre dalla scelta di non costituirsi parte civile. Quali sono i motivi di questa scelta? Lo abbiamo chiesto al sindaco, ma evidentemente la cosa lo imbarazza e non ci ha fatto pervenire le risposte alle nostre domande. Ma in questo caso il silenzio è più eloquente di tante parole. La città e l'opinione pubblica, comunque, hanno il diritto di sapere. Il Comune non è un'azienda privata, ma pubblica: eventuali danni economici ricadono sulle tasche dei cittadini. Di fronte all'allarme lanciato dal Vescovo, mons. Martella, durante il mercoledì delle ceneri (“il bene pubblico non sempre è amministrato a vantaggio di tutti, ma talvolta viene piegato a interessi di parte”) occorre maggiore trasparenza. Non a parole, come fa spesso il centro-destra, ma con i fatti, come chiedono i cittadini. Riportiamo di seguito integralmente la delibera di giunta, in modo da permettere ai cittadini di valutare direttamente l'opportunità o meno della costituzione di parte civile da parte dell'amministrazione comunale. Il 22 gennaio 2003 l'ufficio del giudice per le indagini preliminari ha comunicato agli imputati e allo stesso Comune di Molfetta di aver fissato al prossimo 28 marzo l'udienza preliminare per una i reati ascritti. Parisi e Poli, si legge nella stessa delibera comunale per: “avere in concorso tra loro, in più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Parisi in qualità di dirigente del Comune di Molfetta, il Poli in qualità di dipendente dell'Ufficio Tecnico e di collaboratore del Parisi nell'espletare l'incarico della Direzione dei lavori della ristrutturazione del Mercato Ittico conferito al Parisi e successivamente esteso alla predisposizione di una perizia suppletiva di variante approvata con delibera della Giunta Comunale del 22 febbraio 1996 n.138 che stabiliva la liquidazione della somma di £.71.759.000 (quale quota pari all'1% del costo dell'opera da destinare a fondo incentivante per gli appartenenti all'Ufficio tecnico del Comune ai sensi dell'art.18 della L.109/94) poi concretamente liquidata con delibera di Giunta Comunale n.78 del 21 gennaio 1997, pubblici ufficiali, nello svolgimento delle loro funzioni, omettendo il Parisi di astenersi in presenza di un interesse proprio, procurando a se stesso ed al Poli intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale, in particolare perché il Parisi esprimeva parere favorevole in qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico, su entrambe le delibere sopra richiamate nonostante nelle stesse: si confermasse un incarico a lui affidato; si approvasse l'importo (maggiore del dovuto per un importo totale di £.49.604.000 in quanto calcolato anche sui lavori progettati dal tecnico esterno all'amministrazione nonché su lavori non più realizzati) sulla scorta di calcoli da lui stesso predisposti, nell'ammontare complessivo dei lavori al fine di determinare la quota dell'1 % quale fondo incentivante; si provvedesse alla liquidazione di somme di sua spettanza, in tal modo procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale a se stesso per l'intero importo in concreto liquidato pari a £. 46.643.350 ed al Poli per il maggior importo liquidato (rispetto a quanto dovuto) di £.17.361.400” Ancora l'ing. Parisi: “per avere nell'espletare l'incarico del “Progetto del Piano di Insediamenti Produttivi” conferito al Parisi (con la collaborazione del solo dipendente dell'Ufficio Tecnico Geom. Ciannamea) con delibera della Giunta Comunale del 24 ottobre 1996 n.1502, pubblico ufficiale, nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione della norma contenuta nell'art. 18 della L.109/94 che non prevedeva, nel testo vigente all'epoca dell'incarico, il riconoscimento di incentivi per la predisposizione di piani urbanistici, nonché omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, procurato a se stesso intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale, in particolare perché dapprima esprimeva parere favorevole in qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla delibera n.717 del 7/9/1998 della Giunta Comunale con la quale si stabiliva di applicare “retroattivamente” (a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n.127 del 15 maggio 1997 al disposto dell'art. 18 L. 109/94 che consentiva l'applicazione del premio incentivante anche alla predisposizione di piani urbanistici) anche all'incarico già conferito in precedenza allo stesso Parisi il più favorevole calcolo della quota di incentivo (facendo lievitare il compenso da £.15.000.000 originariamente previsti fino a £.132.000.000 da ripartirsi tra tutti i dipendenti dell'Ufficio Tecnico) motivando tale scelta sulla base della qualità del lavoro svolto, della rapidità dei tempi di predisposizione e con la considerazione che al momento dell'entrata in vigore della modifica legislativa il piano non era ancora stato approvato ed il lavoro non ancora concluso, successivamente procedeva con determina dirigenziale n.515 del 12 ottobre 1998 alla liquidazione a se stesso della somma di £.62.040.000 così conseguendo personalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale”. Ancora Parisi e Ciannamea: “per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Parisi in qualità di dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Molfetta, il Ciannamea in qualità di dipendente dell'Ufficio Tecnico, di responsabile del procedimento e collaboratore del Parisi, nell'espletare l'incarico della predisposizione del “Piano di Realizzazione della rete di distribuzione dei Carburanti”,, conferito al Parisi con delibera della Giunta Comunale del 1° febbraio 1999 n.53, pubblici ufficiali, nello svolgiento delle loro funzioni, entrambi omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, procurato a se stessi intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale, in particolare perché il Ciannamea quale responsabile del procedimento quantificava discrezionalmente l'importo del compenso da ripartirsi tra il personale interessato senza fornire alcun parametro di riferimento per tale determinazione nell'assenza di indicazioni da parte delle vigenti tariffe urbanistiche e successivamente percepiva la quota (£.5.600.000) degli importi così quantificati costituente un ingiusto vantaggio patrimoniale, il Parisi in qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale procedeva con determina dirigenziale n.639 del 27 dicembre 1999 alla liquidazione a se della somma di £.7.000.000 ( oltre che al Ciannamea della somma di £.5.600.000) così conseguendo personalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale”; Ed infine di nuovo l'ing. Parisi: “per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Molfetta, nell'espletare l'incarico di predisporre gli atti relativi alla delimitazione del territorio in microzone in tema di Revisione delle Zone Censuarie, conferito all'Ufficio Tecnico diretto dal Parisi con delibera della Giunta del 1° febbraio 1999 n.55, pubblico ufficiale, nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione della norma contenuta nell'art.18 della L.109/94 che non prevede il riconoscimento di incentivi (pari al 50% della tariffa professionale) per la predisposizione di atti finalizzati a rilevare lo stato di fatto edilizio esistente dal punto di vista economico-valutativo e non aventi natura progettuale o pianificatoria, nonché omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale, in particolare perché quantificava discrezionalmente in £.24.000.000 l'importo del compenso da ripartirsi tra i dipendenti interessati fra i quali egli stess , senza fornire alcun parametro di riferimento per tale determinazione ed equiparava l'individuazione di tali zone ad una attività di pianificazione urbanistica, non conseguendo il suo intento per cause indipendenti dalla propria volontà”.
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