Distrazione o pretesto?
Spesso però la buca sull’asfalto o la mattonella sconnessa è vista come un pretesto per scroccare un po’ di soldi al Comune. Non di rado infatti accade che le richieste di risarcimento siano “gonfi ate”, con preventivi di risarcimento danni che sfi orano i 1.000 euro per un piccolo danno al paraurti o per il danneggiamento della ruota dell’auto fi nita nella buca. I furbi esistono dappertutto, e con il preteso della buca, molti fi niscono in ospedale, per una semplice caduta, facendosi refertare al pronto soccorso e chiedendo al proprio medico di famiglia la certifi cazione di un minimo di 10 giorni di riposo (spesso concesse dai medici con molta facilità), che al conteggio defi nitivo dei danni, gli frutteranno un bel po’ di soldi. Questo nella migliore delle ipotesi, perché se al pronto soccorso optano per il ricovero per fare gli accertamenti del caso, allora c’è da essere più che felici. Se alla richiesta di risarcimento danni si allega la certifi cazione del ricovero in ospedale, oltre ai danni, ai giorni di riposo concessi dal medico di famiglia, la somma del risarcimento sale per la permanenza in ospedale. Le cifre per un solo giorno di ricovero in una struttura ospedaliera vanno dai 250 ai 5.000 euro, a seconda dei casi. I danni vengono quantifi cati dal legale prima e dal giudice poi, grazie ad alcune tabelle risarcitorie. Esistono infatti delle “tabelle per la liquidazione del danno alla persona”, che i tribunali emettono ogni anno, nelle quali sono quantifi cati tutti i tipi di danni che un sinistro può provocare alla persona, dal danno biologico (invalidità, inabilità permanente o temporanea, danno psichico) al danno morale, dal danno esistenziale al danno patrimoniale. Per esempio il danno biologi-co temporaneo è stato quantifi cato con una somma che va dai 65,00 euro al giorno, fi no a 66,26 euro al giorno, a seconda dell’età dell’infortunato, della percentuale di inabilità e del danno subito. Anche se l’adozione da parte del Tribunale delle cosiddette “tabelle” di liquidazione del danno biologico dipende dal giudice stesso, che non è vincolato all’adozione della tabella adottata presso il proprio uffi cio giudiziario e ben può adottare “tabelle” in uso presso altri uffi ci. La più utilizzata è quella del tribunale di Milano. Peraltro, poiché il fondamento della “tabella” è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la fi nalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, il giudice deve congruamente motivare le ragioni della sua scelta. I giudici della Cassazione ricordano inoltre che la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice tenendo conto delle circostanze del caso concreto e specifi - camente, quali elementi di riferimento della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell’età, dell’attività espletata, delle condizioni sociali e familiari del danneggiato. Insomma, la diffi coltà in questi casi è distinguere il povero cittadino, che magari vorrebbe gli venissero restituite solo le spese mediche che è stato costretto a pagare a causa dell’infortunio, dal cittadino meno onesto che sfrutta l’occasione della caduta accidentale in una buca per chiedere risarcimenti esagerati e non adeguati ai danni subiti.