Bari Sport, solo due juniores in campo: con il Mola partita persa a tavolino
Clamorosa decisione da parte della giustizia sportiva, che in virtù del reclamo immediato del Mola, infligge partita persa a tavolino, con il risultato di 0-3, alla Bari Sport. Secondo il giudice, a partita in corso vi sarebbero stati solo due juniores in campo per i molfettesi. Ora si spera nel ricorso della Bari Sport.
Ecco il testo della sentenza:
"Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Nino Campanale (delegato del CRA Puglia), nella seduta del 17/3/2009, ha adottato la seguente decisione a carico dell'ACD Bari Sport Molfetta:
“Gara MOLA - BARI SPORT del 8/ 3/2009
Letti gli atti ufficiali;
rilevato che con preannuncio seguito da tempestivo reclamo la società A.C. MOLA eccepiva che la società BARI SPORT MOLFETTA aveva iniziato la gara con tre giocatori nati dopo l'1/1/1988 ma, al 37' del 2° tempo, aveva sostituito il n° 2 LUCIVERO Fabio (nato l'11.6.1988) con il n° 18 PORCELLI Antonio (nato il 28.1.1986);
che, pertanto, la società BARI SPORT MOLFETTA aveva concluso la gara schierando in campo solo due calciatori Juniores;
che quanto denunciato trova riscontro nel referto arbitrale;
visto il Comunicato Ufficiale n° 1 dell' 1.7.2008 e l'art. 17 comma 5 C.G.S.
DELIBERA
1) di comminare alla società BARI SPORT MOLFETTA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società A.C. MOLA”.
In merito, l'ACD Bari Sport Molfetta precisa che:
1 - al 34' del 2° tempo ha sostituito il n. 3 BISCEGLIA Gioacchino (nato il 27.8.1975) con il n. 15 TERLIZZI Francesco (nato il 2.8.1988);
2 - che, quindi, in quel momento in campo c'erano ben quattro juniores, diventati poi
nuovamente tre al momento della sostituzione di LUCIVERO con PORCELLI;
3 - che sulla lista dei giocatori presentata all'arbitro la data di nascita di TERLIZZI è stata
erroneamente riportata come 2.8.1986;
4 - che, basandosi solo sul referto arbitrale derivante da tale lista, il ricorso dell'ACD Mola non poteva che essere accolto;
5 - che nel giudizio di primo grado non è previsto l'intervento della parte resistente al ricorso e che quindi non esisteva possibilità di produrre controdeduzioni e chiarimenti;
6 - che è stato affidato all'avv. Marcello MAGARELLI l'incarico di assistere la Società nel
ricorso che sarà tempestivamente presentato alla Commissione Disciplinare Territoriale".