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Pace fiscale per le controversie tributarie
15 marzo 2019

La “pace fiscale” prevista dal D.L. n. 119/2018, come abbiamo già visto nel numero di gennaio scorso della rivista “Quindici”, ha previsto numerose misure che consentono al contribuente di mettersi in regola con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia). Tuttavia, tra le numerose possibilità previste dalla “pace fiscale”, un approfondimento a parte merita la cosiddetta “Definizione agevolata delle controversie tributarie” con il fisco, che tratteremo in questa sede per complessità e la specificità della misura varata. Infatti, oltre alla rottamazione delle cartelle di pagamento, al saldo e stralcio delle cartelle e all’abolizione delle cartelle sotto i 1.000 euro, vi è la possibilità di definire in maniera, appunto, agevolata anche le controversie pendenti presso la giurisdizione tributaria instaurate – esclusivamente - con l’Agenzia delle Entrate (restano pertanto escluse Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate – Riscossione). Tuttavia, è stato previsto che anche gli enti territoriali possano, previa adozione di una delibera, decidere di aderire alla sanatoria entro il 31 marzo 2019: pertanto occorrerà verificare – ente per ente – l’eventuale possibilità di definire gli atti impositivi emessi dagli stessi. La definizione in argomento, consente, sostanzialmente, a chi ha in corso una lite col fisco di chiuderla definitivamente corrispondendo un importo variabile a seconda della fase del giudizio e del vittorioso esperimento o meno del giudizio di primo o secondo grado, senza continuare a soggiacere agli esiti, spesso incerti, di una controversia. Ebbene, sono, dunque, definibili tutte le liti: a) in cui la parte sia esclusivamente l’Agenzia delle Entrate e gli enti territoriali nei limiti di cui sopra; b) aventi ad oggetto tutti i tipi di atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di recupero crediti, atto di irrogazione sanzione ecc.); c) indipendentemente del grado di giudizio in cui la lite si trovi, dunque ivi compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Tali controversie possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio (il ricorrente) o di chi vi è subentrato (erede) o ne ha la legittimazione. Ebbene, la definizione delle controversie tributarie comporta il pagamento di un importo che va calcolato sul valore della controversia, ovvero l’importo del tributo al netto degli interessi e sanzioni, tuttavia nel diverso caso di atto di irrogazione sanzione il valore della controversia è dato dall’importo della sanzione, a seconda del grado di giudizio e tenendo conto degli esiti del giudizio instaurato. E dunque: - nel caso di ricorso pendente in Commissione Tributaria provinciale (primo grado), la controversia può essere definita con il pagamento del 100% del valore della controversia se alla data del 24 ottobre 2018 il ricorso è stato solo notificato, del 90% del valore della controversia, invece, se alla predetta data sia avvenuta la costituzione in giudizio del ricorrente; - nel caso di perdita del giudizio da parte dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata (alla data del 24 ottobre 2018), è possibile definire la controversia mediante il pagamento: a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado - Commissione Tributaria provinciale; b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado -Commissione Tributaria regionale; c) del 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione con soccombenza in primo ed in secondo grado. Va da sé che il giudizio deve essere pendente, ovvero introdotto alla data del 24 ottobre 2018 e che alla data della presentazione della domanda di definizione non si sia concluso con sentenza definitiva. Restano, tuttavia, escluse dalla definizione in argomento le controversie concernenti anche solo in parte: 1) le risorse proprie tradizionali delle decisioni dell’Euratom e l’IVA riscossa all’importazione; 2) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Anche per la definizione delle liti pendenti è consentito il pagamento rateale solo se gli importi dovuti superano i 1.000 euro; in tale caso sono previste rate trimestrali per un massimo di 20. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade ogni 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Ad ogni buon conto, è importante sottolineare che è esclusa qualsiasi forma di compensazione dei tributi. Invece, nel diverso caso in cui in pendenza di giudizio siano stati corrisposti degli importi, questi si scomputano a quelli già versati. Tuttavia, se sono state versate somme eccedenti rispetto al dovuto determinato dalla definizione in argomento non vi è nessuna possibilità di restituzione. Passando alle modalità operative, per accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti è necessario compilare l’apposito modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul sito istituzionale (sotto la voce Definizione agevolata delle controversie tributarie ed al link https:// www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/ Nsi/Normativa+e+Prassi/Provvedimenti/ 2019/Febbraio+2019+Provvedimenti/Prov vedimento+1802019+DEfinizione+liti/DCT- 2018.pdf è possibile scaricare il modello), da compilare come da istruzioni presenti nell’area di riferimento. L’istanza deve essere presentata entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma, ovvero a ciascun atto impugnato deve corrispondere una autonoma e distinta domanda con conseguente ed autonomo versamento mediante modello F24. Tuttavia, la presentazione della domanda non sospende automaticamente il giudizio in corso, è pertanto necessario fare un’apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione in argomento. Dunque, il processo rimane sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. A sua volta, l’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 potrà notificare al contribuente che si è avvalso della definizione delle liti pendenti l’eventuale diniego, in assenza dei requisiti richiesti. In tale caso è consentito comunque al contribuente impugnare l’eventuale diniego. Per completezza, segnala, infine, che, stando a recenti orientamenti della giurisprudenza, è responsabile il professionista incaricato nel giudizio che ha omesso di comunicare al cliente della possibilità di avvalersi della definizione agevolata.

Autore: Rebecca Amato
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