MOLFETTA – Le bugie hanno sempre le gambe corte e questa amministrazione di bugie ne dice tante, mentre nasconde la verità come ha fatto con la delibera di risarcimento danni alla Cmc per i ritardi del porto, scoperta in esclusiva con lo scoop di “Quindici”.
Ora tocca al vice sindaco e assessore all’Urbanistica, avv. Pietro Uva, raccontare le bugie sulla bocciatura del Pip da parte del Tribunale delle acque.
«Non c'è stata alcuna bocciatura del Piano degli insediamenti produttivi (PIP) nella terza zona artigianale. Il Tribunale Superiore delle Acque ha rinviato la discussione della vicenda al 26 maggio prossimo. Chi scrive o parla di "bocciatura" del PIP ignora il contenuto dell'ordinanza dei giudici e falsifica la realtà dei fatti in maniera palesemente strumentale», dice Uva.
Quindici pubblica di seguito il testo della ordinanza del Tribunale delle acque, in modo che i cittadini possano giudicare dove sta la verità. Il 26 maggio ci saranno solo le conclusioni.
Non aggiungiamo altro e lasciamo ai cittadini la valutazione e i commenti.
TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE
IL GIUDICE DELEGATO
ha pronunziato la seguente
ordinanza
sul ricorso n. 152/2009, proposto dal Comune di Molfetta, in persona del sindaco rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Vincenzo Picardi, n. 4/B;
contro
l’Autorità di Bacino della Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12;
e, nei confronti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
del Ministero dell’ambiente, del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entrambi in persona dei rispettivi Ministri legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domiciliano ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12
della Provincia di Bari, persona del presidente della Giunta provinciale legale
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’ avv. Vito Maria Mascolo ed elettivamente domiciliato nello studio dell’avv. Raffaele Bava, in Roma, via Flaminia, n. 213;
della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale legale rappresentante pro tempore;
nonché
di Legambiente Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, prof. Luigi Vittorio Cogliati Dezza rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Gadaleta ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Cosseria n. 2, presso lo studio del dott. Alfredo Placidi;
per l’annullamento
della delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 11 del 20 aprile 2009 con la quale è stata approvata la modifica della perimetrazione delle aree del territorio comune di Molfetta con inserimento di nuove aree ad alta, media e bassa pericolosità idraulica con rifermento al piano stralcio assetto idrogeologico della Puglia approvato con delibera n. 39 del 30 novembre 2005;
considerato
che il comune di Molfetta, deduce nell’istanza cautelare il rilevante pregiudizio al proprio diritto all’uso del territorio ed alla promozione delle attività legittime svolte dai cittadini;
che in aggiunta alle perizie in atti l’Avvocatura dello Stato ha depositato copia della CTU, redatta dal Prof. ing. Enrico Larcan del Politecnico di Milano acquisita nel procedimento penale n. 617/08 pendente presso l’AG di Trani, il cui utilizzo è stato autorizzato dall’AG medesima.
rilevato
che l’istanza non appare motivata con uno specifico pregiudizio del quale si affermi la gravità e l’irreparabilità, sebbene con richiamo all’impedimento derivante al comune di disporre del proprio territorio e consentire lo svolgimento delle attività legittime;
che il diritto dell’ente locale all’uso del territorio nella maniera più conforme ai propri intenti programmatori ed alle aspettative degli amministrati deve essere contemperato con le possibili situazioni di pericolo per la collettività e con la necessità di garantire la conservazione del territorio medesimo in condizioni di fruibilità anche per le generazioni future;
che l’atto del quale si chiede la sospensione ha efficacia generale e che pertanto il venire meno dei vincoli ivi contenuti restituirebbe temporaneamente al Comune la possibilità di intervento che l’Autorità di bacino ha inteso inibire, con eventualità di trasformazioni anche irreversibili; che la documentazione in atti è completa e non necessita di ulteriori integrazioni;
che la causa è matura per la decisione;
p.q.m.
Rigetta la domanda cautelare del Comune di Molfetta;
Rigetta le richieste di ulteriori provvedimenti istruttori del Comune di Molfetta;
Invita le parti a rassegnare le conclusioni entro l’udienza del 26 maggio 2010;
Fissa, per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 26 maggio 2010
Manda alla Cancelleria del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.
Roma, 17 febbraio 2010
Il Giudice Istruttore
Cons. Cesare Lamberti