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La sentenza sulla tragedia Truck Center: leggerezze intollerabili
15 febbraio 2010

Depositate dal giudice monocratico Lorenzo Gadaleta di Molfetta le 352 pagine delle motivazioni della sentenza sulla tragedia (5 morti) dell’autoirmessa Truck Center, emessa il 26 ottobre scorso con la quale erano stati condannati a 4 anni di reclusione Alessandro Buonopane, Mario Castaldo, della Fs Logistica e Pasquale Campanile, dirigente della società La 5 Bio Trans. Agli stessi imputati ritenuti responsabili di concorso in omicidio colposo plurimo e lesioni colpose gravi con violazione delle norme di prevenzione infortuni, furono comminati anche 5 anni di interdizione dalle attività di dirigenza societaria. Filippo Abbinante, autista del camion che aveva a bordo la cisterna in cui avvenne la tragedia è stato, invece, assolto. Per quanto riguarda il risarcimento danni la condanna è stata di 1 milione e 400mila euro per FS Logistica, La 5 Bio Trans e 400mila euro per la stessa Truck Center. NUOVE RESPONSABILITA’ Secondo Gadaleta «gli imputati condannati nel presente processo, le cui responsabilità devono essere associate a quelle di Vincenzo Altomare, dell’Eni Spa, della Nuova Solmine Spa e della Meleam Puglia Spa, ciascuno nel proprio ambito di intervento, sono i soggetti realmente responsabili di quanto si è verifi cato e si poteva evitare». Ecco perché il giudice ha trasmesso gli atti alla Procura perché ci sia un supplemento di indagine a carico dell’Eni, per cui è probabile che ci sarà un altro processo. LA VICENDA Il 3 marzo 2008, cinque lavoratori persero la vita in un autorimessaggio di Molfetta, a causa delle esalazioni di acido solfi drico sprigionatesi da una cisterna che dovevano bonifi care. I cinque uomini erano: Guglielmo Mangano, di 44 anni, Michele Tasca, di 19, Luigi Farinola, di 37, l’autotrasportatore Biagio Sciancalepore (dipendente di una società di trasporti che lì custodiva i mezzi), di 24, e Vincenzo Altomare, di 64 anni, amministratore della stessa Truck Center. Unico superstite, ferito, fu Cosimo Ventrella. Secondo l’accusa, fu un’intossicazione acuta da acido solfi drico a provocare la morte dei lavoratori, che si calarono nella cisterna per salvare i propri amici e colleghi. Il giudice Gadaleta parla di «una diff usa superfi cialità, generata in alcuni casi da imperanti e sbrigative procedure aziendali, capaci di annientare precisi fi ni preventivi, pur dettati da lineari e rigorose regole, anche internazionali». INQUIETANTE TRASCURATEZZA Stralciando dalle motivazioni leggiamo che «ognuno dei soggetti avrebbe potuto e dovuto evitare di innescare o almeno avrebbe potuto e dovuto neutralizzare la drammatica, prevedibile, sequenza causale, scatenata a monte da una inquietante trascuratezza e tracimata a valle in una scriteriata gestione di una situazione altamente pericolosa. Se vi fosse stata l’ordinaria premura per l’incolumità fi sica dei soggetti rimasti prevedibilmente incastrati nelle maglie del pericolo, se vi fosse stata la dovuta attenzione nel prevenire i riverberi esiziali di determinati comportamenti e se vi fosse stata l’occorrente cura nell’applicazione di regole scritte specifi che, oltre che di misure prudenziali comuni, il 3 marzo del 2008 non sarebbe accaduto nulla di grave presso l’impianto della Truck Center». Il giudice Lorenzo Gadaleta ha, infi ne, ordinato «alla cancelleria la trasmissione di copia degli atti all’uffi cio del Pm in sede per le ragioni di seguito specifi cate: 1) perché si proceda per gli illeciti penali ed amministrativi commessi da Eni spa, Nuova Solmine spa, Meleam Puglia spa, nonché dagli individuabili loro rappresentanti ed operatori, giacchè tutti corresponsabili nella produzione degli eventi tragici esaminati nel presente procedimento; 2) per le valutazioni del caso in ordine ai reati emersi nel dibattimento per gestione di rifi uti, nonché per emissioni di acido solfi drico, attività che, per quanto avvenuto senza le occorrenti autorizzazioni presso l’impianto della Truck Center sas, risultano attribuibili pure agli operatori della Fs Logistica spa e della La Cinque Biotrans di Campanile Giuseppe & C snc; 3) perché si valutino opportunamente ex articolo 207 del codice di procedura penale alcune deposizioni rese dagli operatori dell’Eni spa e della Nuova Solmine spa nel corso del dibattimento, ravvisandosi a tal proposito indizi di falsa testimonianza. Ordina, infi ne, alla cancelleria la trasmissione di copia degli atti alle Procure di Taranto e di Grosseto per le valutazioni del caso in ordine a quanto emerso chiaramente nel dibattimento in relazione al trasporto ed allo smaltimento di sostanze qualifi cabili come rifi uti, alle emissioni non controllate di acido solfi drico in atmosfera ed infi ne alle violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza del lavoro, fatti accaduti rispettivamente presso la raffi neria dell’Eni spa a Taranto e presso l’impianto di produzione di acido solforico della Nuova Solmine spa a Scarlino (Grosseto)».

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