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Ritorna il contante per pagamento degli affitti
15 marzo 2014

La notizia relativa all’introduzione, con la legge finanziaria 2014, dell’obbligo di utilizzare mezzi diversi dal contante per il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal loro ammontare ha, di sicuro, suscitato lo sgomento di molti. Questa sensazione, avallata da più parti sociali, ha provocato fiumi di polemiche, sia perché non avrebbe in ogni caso frenato il fenomeno dei c.d. “affitti in nero” che intendeva arginare, sia perché si introduceva un obbligo che avrebbe perlopiù gravato di un ulteriore onere il cittadino. E’ emblematico, infatti, se si pensa al caso di una vecchietta, magari sprovvista di conto corrente, che vive di pensione doversi recare in banca o alle poste per fare il bonifico o addirittura fare un piccolo assegno di poco più di 300 euro, per pagare l’affitto della modesta casa in cui vive. Così si è fatta marcia indietro e sono arrivati i chiarimenti del MEF (ministero dell’economia e delle finanze) sull’argomento che possono essere così riassunti: il limite di 999,99 euro è l’unico che rileva ai fini delle sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio, così sono considerate “critiche” solo le movimentazioni di contante eccedenti la soglia di 999,99 euro; il fine della tracciabilità delle transazioni in contanti tra inquilino e proprietario e dell’asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento di agevolazioni e detrazioni fiscali, può essere soddisfatto con una prova documentale idonea ad attestarle in modo chiaro e inequivocabile la destinazione del denaro contante al pagamento del canone. Si può pertanto desumere che, in presenza di un canone di locazione ad uso abitativo pagato per contante per un importo fino a 999,99 euro, il locatore rilasciando la ricevuta “soddisfa” l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e non inficia la verifica sul diritto di proprietari e inquilini a godere delle agevolazioni fiscali, in tal modo non incorre comunque in nessuna sanzione. Diversamente per importi pari o superiori a 1.000 euro il locatore deve utilizzare obbligatoriamente gli strumenti di pagamento tracciabili (ovvero bonifico bancario o assegno). In buona sostanza, si desume che la norma introdotta con la legge finanziaria 2014 che prevedeva per l’appunto l’obbligo di utilizzare mezzi diversi dal contante il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi a prescindere dal loro ammontare, in pratica non teneva conto del limite di 1.000 euro previsto dalla normativa antiriciclaggio che vieta l’uso del contante per una soglia pari superiore a detto limite, finendo così per risultare perfino più stringente. Si rammenta, per completezza, che la violazione del limite all’utilizzo del denaro contante, oltre la soglia consentita, implica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con il minimo di 3.000 euro. Per importi non superiori a 250.000 euro la violazione può essere sanata con l’oblazione, pagando una somma ridotta pari al 2% dell’importo trasferito entro, e non oltre, 60 giorni dalla notifica della violazione.

Autore: Rebecca Amato
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